Polizza obbligatoria in un anno
di Gabriele Ventura

Scatta tra un anno l’obbligo di assicurazione anche per gli avvocati. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 di ieri il decreto del ministero della giustizia, firmato il 22 settembre 2016, recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze relative alle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni, che entrerà in vigore decorsi 12 mesi dalla pubblicazione in G.U. Il decreto individua cinque fasce di rischio: la A per l’attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a 30 mila euro per la quale è previsto un massimale minimo di 350 mila euro per sinistro e per anno assicurativo. La fascia B, invece, riguarda l’attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso tra i 30 e i 70 mila euro, per la quale è necessario un massimale minimo di 500 mila euro per sinistro e per anno assicurativo. La fascia C riguarda, poi, l’attività svolta in forma individuale con fatturato superiore a 70 mila euro, per la quale è necessario un massimale minimo pari a un milione di euro. Nella fascia D rientra l’attività svolta in forma collettiva con un massimo di dieci professionisti e un fatturato non superiore a 500 mila euro, per la quale il massimale minimo previsto dal decreto è pari a un milione di euro per sinistro con il limite di 2 milioni di euro per anno assicurativo. La fascia E è relativa, poi, all’attività svolta in forma collettiva con un massimo di dieci professionisti e un fatturato superiore a 500 mila euro: in questo caso, il massimale minimo previsto è di due milioni di euro per sinistro col limite di quattro milioni di euro per anno assicurativo. Infine, la fascia F riguarda l’attività svolta da avvocati sempre in forma collettiva con oltre dieci professionisti e un massimale minimo di 5 milioni di euro per sinistro col limite di 10 milioni di euro per anno assicurativo. L’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse causare colposamente a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, per danni di carattere patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro. Per quanto riguarda l’efficacia nel tempo della copertura, l’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza. Inoltre, l’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento. Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, le somme assicurate minime sono: cento mila euro per il caso morte, 100 mila per il caso invalidità permanente e 50 euro per la diaria giornaliera da inabilità temporanea.
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