di Stefano Manzelli
Chi apre lo sportello dell’auto senza accorgersi dell’arrivo di un motociclista commette una evidente infrazione stradale. Ma per arrivare alla revisione della patente di guida non basta che il conducente del veicolo a due ruote vada all’ospedale. Lo ha chiarito il Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza n. 917 del 13 settembre 2016. Un conducente distratto ha parcheggiato l’auto in divieto di sosta aprendo lo sportello mentre sopraggiungeva il conducente di un veicolo a due ruote che è caduto procurandosi 30 giorni di prognosi. Contro il conseguente provvedimento di revisione della patente, previo esame, emanato dagli uffici della motorizzazione ai sensi dell’art. 128 del codice della strada l’interessato ha proposto ricorso gerarchico e poi al Tar. A parere del collegio non basta un qualunque sinistro stradale per essere chiamati alla revisione della licenza di guida. La motorizzazione deve dettagliare bene le motivazioni della propria determinazione finalizzata a verificare l’idoneità dell’autista imprudente. Non sono infatti sufficienti due violazioni alle regole di comportamento per mettere in discussione l’abilità alla guida dell’autista.
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