Il datore di lavoro ha il dovere di conformarsi alle regole di cautela e di prendere in dovuta considerazione il rischio specifico dell’attività svolta, valutando anche l’eventualità di un comportamento inadeguato del dipendente che, salvo abnormità, non esclude la responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche.
Cassazione penale sez. IV, 06/07/2016 n. 39494