Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, ma da quello in cui la produzione dei danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.
Cassazione civile sez. III, 22/09/2016 n. 18606