I commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 d.l. n. 1 del 2012 sono da leggere in correlazione alla necessità di cui agli artt. 138 e 139 codice assicurazioni che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, siccome conducenti a un’obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi.
Cassazione civile sez. III, 26/09/2016 n. 18773