Per la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto -committente- un altro -commesso- esplichi un’attività per suo conto.
Nel caso oggetto di giudizio, è stato ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. un soggetto che per la consegna di merce presso un condominio si era avvalso di un’impresa di trasporti, il cui dipendente, conducente di un furgone, aveva determinato un danno a un bene condominiale durante la consegna della merce stessa.
Cassazione civile sez. III, 15/06/2016 n. 12283