Nulla compete a titolo di risarcimento danni qualora l’omessa manutenzione stradale non sia stata condizione indispensabile dell’evento – caduta del pedone – né adeguata allo stesso per interruzione del nesso eziologico, essendo intervenuto il fattore anomalo del danneggiato – andatura non consona alle circostanze di tempo e di luogo – postosi come causa unica e determinante della caduta.
Tribunale di Roma sez. XII, 16/06/2016 n. 12197