Ai sensi dell’art. 2116 c.c., l’imprenditore è responsabile del danno che deriva al prestatore di lavoro nei casi in cui gli istituti previdenziali, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenuti a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute.
Si tratta di un’azione di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, da inadempimento di obbligazioni -art. 1218 c.c.-; infatti l’obbligo di contribuzione sorge come effetto di natura legale derivante dal contratto di lavoro.
Ne consegue che la relativa causa ha natura lavoristica e non previdenziale, e che non è richiesto l’intervento dell’INPS nel giudizio.
Tribunale di Pescara sez. lav., 05/07/2016 n. 658