Di Simone Rizzo e Luca Furgiuele.
All’interno di questo numero di “Benchmark & Clausole” confrontiamo le clausole di deroga della regola proporzionale delle polizze incendio ed elettronica presentate da parte delle sette principali compagnie assicurative nazionali ed internazionali:
- UnipolSai Assicurazioni;
- Generali Italia;
- Zurich Insurance;
- Aviva;
- Allianz;
- Reale Mutua;
- Groupama.
Precisiamo che l’ordine indicato nelle successive tabelle non rispecchia la precedente classifica.
Nelle tabelle di comparazione abbiamo indicato con il colore verde le migliori condizioni a favore dell’assicurato e con il colore giallo le aree di attenzione di cui l’assicurato dovrebbe essere sempre informato prima della stipulazione del contratto.
La regola proporzionale: la sottoassicurazione disciplinata dall’art. 1907 del Codice Civile
Articolo 1907 del Codice Civile
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
La clausola presa in considerazione in questo appuntamento è quella di deroga alla regola proporzionale. Al fine di poter trattare al meglio i contenuti della clausola è necessario considerare il principio normativo che legittima l’applicazione di tale meccanismo: l’art 1907 del Codice Civile disciplina il fenomeno della sottoassicurazione e le modalità di indennizzo dei danni secondo il principio di proporzionalità (rapporto tra valore garantito e valore effettivo del bene al momento del sinistro).
Questa regola normativa, che ha la funzione di contrastare i fenomeni di azzardo morale a tutela delle compagnie, può essere in parte derogata o inattuata dagli assicuratori in favore degli assicurati.
La deroga alla regola proporzionale più conosciuta è sicuramente quella totale, che si ha quando l’assicuratore presta la garanzia a “primo rischio assoluto”, ovvero prescindendo completamente dall’articolo 1097 del codice civile. In questo appuntamento ci occupiamo invece della deroga “parziale” alla regola proporzionale.
Le motivazioni economico-sociali
Le motivazioni che portano all’applicazione di un correttivo alla regola proporzionale sono molteplici:
- difficoltà nella individuazione della corretta somma da assicurare per le partite fabbricati, macchinari (attrezzature, arredamento) e beni elettronici. È spesso molto difficile per l’assicurato – che è tenuto a fornire all’assicuratore le caratteristiche del rischio, tra le quali anche la somma da assicurare – attribuire il corretto valore ai propri beni, soprattutto a causa dei criteri da utilizzare, prettamente assicurativi, mentre l’imprenditore è abituato a gestire altri criteri, come il valore di bilancio, il valore commerciale, il valore storico, ecc.
- variabilità nel tempo del valore dei beni per situazioni esogene, ad esempio la crescita o riduzione del costo di riacquisto a nuovo dei macchinari dovuti alla evoluzione tecnologica o alle dinamiche dei prezzi di tali beni, contrapposta alla staticità dei valori riportati sul contratto di assicurazione;
- variabilità dovuta all’evoluzione aziendale, che comporta spesso l’acquisto di nuovi beni e/o il rinnovamento degli strumenti produttivi come ad esempio le ristrutturazioni dei fabbricati e/o la sostituzione dei macchinari;
- la variabilità del valore degli stock di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (merci).
I contenuti di deroga alla regola proporzionale
Le polizze assicurative PMI sottoposte a confronto presentano i seguenti punti qualificanti di deroga alla regola proporzionale:
- percentuale di tolleranza per l’applicazione della deroga alla regola proporzionale;
- casi di parziale mancata applicazione della regola proporzionale;
- compensazione dei valori dei beni assicurati nelle diverse partite.
Percentuale di tolleranza per l’applicazione della regola proporzionale
Come è possibile vedere dalla tabella, le percentuali di tolleranza nell’applicazione della regola proporzionale variano dal 5% al 20%. Nella maggior parte dei casi (4 casi) la percentuale prevista è del 10%.
Nel caso di sottoscrizione di polizza indicizzata, dunque di una copertura che prevede la rivalutazione dei beni assicurati e dei premi in base all’andamento degli indici statistici di variazione dei prezzi, le percentuali previste sono più alte e variano tra il 15% (3 casi) e il 20% (1 caso).
Casi di parziale mancata applicazione della regola proporzionale
Quattro compagnie assicurative garantiscono a vario titolo la non applicabilità della regola proporzionale in caso di danni relativamente piccoli che coinvolgano i beni assicurati. In 2 casi il limite di non applicabilità della regola proporzionale si attesta a 25.000,00 euro (a lordo di franchigie e scoperti), nei restanti casi i valori si riducono a 5.000,00 o al 5% della stima assicurata fino ad un massimo di 2.500,00 euro. Per i beni elettronici, invece, il limite di non applicabilità della regola proporzionale si rivolge ai danni non superiori ai 2.000,00 o 2.500,00 euro.
Compensazione dei valori effettivi dei beni assicurati
L’ultima variabile presa in considerazione per il confronto riguarda la possibilità di compensazione dei valori delle cose assicurate appartenenti a partite diverse, ai fini della non applicabilità o applicabilità parziale della regola proporzionale.
La situazione migliore si presenta per due compagnie che prevedono una compensazione tra i beni assicurati delle seguenti tre partite: fabbricato, macchinari-attrezzature-arredamento con le merci.
Tre compagnie non ammettono la pratica di compensazione dei valori dei beni assicurati; le restanti due compagnie, avendo una partita unica per il contenuto, non indicano le modalità di compensazione; ma viene prevista la possibilità di compensare macchinari-attrezzature-arredamento con le merci.
Conclusioni
L’analisi svolta ha rilevato delle differenze importanti all’interno di una clausola comunemente utilizzata dalle compagnie assicuratrici.
Al fine di garantire una copertura assicurativa allineata alle caratteristiche delle imprese assicurate consigliamo agli intermediari:
- di adottare la consuetudine di aggiornare periodicamente le somme assicurate;
- di valutare il grado di elasticità dell’attività imprenditoriale assicurata, al fine di individuare una percentuale di deroga che più si addice alle caratteristiche dell’impresa;
- di proporre agli assicurati la stima preventiva, cioè una valutazione dei macchinari, attrezzature, arredamento, fabbricati e dei beni elettronici compiuta annualmente da una società di perizie benevisa alle compagnie di assicurazioni che sottopone ad analisi i beni assicurati, rilasciando una relazione/inventario. Tale stima garantisce che la somma assicurata sia sempre congrua rispetto al valore effettivo di tali beni, evitando così l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile che potrebbe ridurre l’indennizzo in caso di danno parziale.
- Di proporre agli assicurati la partita merci in forma flottante, ove necessario, al fine di far aderire il più possibile le somme assicurate all’effettiva giacenza.
È indubbio che le coperture più performanti dovrebbero prevedere la migliore combinazione delle tre caratteristiche analizzate: elevata percentuale di tolleranza nell’applicazione della regola proporzionale, prestazione delle garanzie senza l’applicazione della regola proporzionale fino ad un elevato importo di danno e compensazione tra partite diverse.