Va esclusa la responsabilità dell’ente gestore per l’infortunio occorso al danneggiato, inciampato a causa della presenza di un tappeto bagnato dalla pioggia e attorcigliato su sé stesso presente all’interno di una struttura sportiva, atteso che in corso di causa era emerso che la vittima non aveva posto la dovuta attenzione, tenendo un comportamento idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016 n. 15718