Caso RMP n.10
Attività: Cassiera
- Data di nascita: 17/01/1987
- Sesso: F
- Stato civile: Libero
- Figli a carico: 0
- Reddito annuale lordo: 19.500 €
- Anzianità contributiva: 6 anni 5 mesi
Vediamo le prestazioni riconosciutegli dall’INAIL e dall’INPS in caso di…
INVALIDITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE (grado %)
- 30%: INAIL: € 6.041 – INPS: nessuna
- 60%: INAIL: € 17.623 – INPS: nessuna
- 80%: INAIL: € 26.660 – INPS: € 1.798
- 100%: INAIL*: € 40.367 – INPS*: € 16.406
*N.B.: importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui
PREMORIENZA
I superstiti ricevono… Non ci sono superstiti legittimi
Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio
Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio (INPS – FPLD) e all’assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente ai rischi riconducibili all’attività lavorativa. Sopra sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).
Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di verifica di tale requisito per un massimo di due controlli consecutivi.
Nel caso in cui il soggetto ha diritto a prestazioni INAIL, va sottolineato che dette prestazioni non sono cumulabili con le pensioni dell’ente previdenziale. Limitatamente ai casi in cui la pensione dell’ente obbligatorio risulta di importo superiore alla rendita INAIL, il soggetto ha diritto solo alla differenza.
Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità. Le altre rendite non sono soggette a tassazione. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua
Prestazioni riconosciute (invalidità permanente causata da malattia o infortunio)
a) Nel primo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta alla Cassiera (30%), darà luogo ad una prestazione INAIL piuttosto modesta, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (30%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%)
b) Nel secondo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta alla Cassiera (60%), darà luogo ad una prestazione INAIL crescente, anche se ancora inferiore rispetto al reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (60%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%)
c) Nel terzo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta alla Cassiera (80%), darà luogo ad una prestazione INAIL ancora più robusta, addirittura superiore rispetto al reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (80%) darà luogo ad una prestazione INPS praticamente inesistente a causa dei pochi anni di contribuzione
d) Nel quarto caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità totale riconosciuta alla Cassiera (100%), darà luogo ad una prestazione INAIL, che corrisponde circa al doppio del reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità totale (100%) darà luogo una prestazione INPS, pari a circa 80% del reddito percepito e si tratta di una persona totalmente invalida…
N.B. La pensione di invalidità da malattia è uguale alla pensione di invalidità permanente da infortunio, il cui importo dipende anche dal reddito dichiarato.
Tavola sinottica delle prestazioni del Welfare State
- Cassiera
- Reddito annuo imponibile: 19.500 euro
N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 6 anni 5 mesi
(*) Assegno di accompagnamento: a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a 6.148 euro annui netti.
Commento e soluzioni assicurative:
Nell’esempio preso a riferimento la situazione è davvero complicata; con soli 6 anni e 5 mesi di attività lavorativa c’è da sperare (è un modo di dire….) che la giovane cassiera si faccia male per cause di servizio e questo è assurdo!!
Come si potrà rilevare, dai dati riportati in tabella, nelle altre situazioni relative a prestazioni non riconducibili all’attività professionale, gli importi erogati sono assolutamente modesti. Nel caso preso in esame si ipotizza una persona single con abitazione in affitto.
Si suggerisce la stipula di:
- polizza tutela infortuni e malattia con capitali adeguati, che interverrà anche nei casi di invalidità oggi privi di copertura (vedi prestazioni riconosciute)
- consigliatissima la partecipazione ad un fondo sanitario integrativo.
- da considerare la stipula di una protezione L.T.C.