Nella responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito -oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia-, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità; nel caso di specie, è stata respinta la richiesta risarcitoria del ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta e una qualche anomalia del tombino stesso, oggetto di per sé statico e inerte.
Cassazione civile sez. III, 28/06/2016 n. 13260