di Stefano Manzelli

La polizia stradale non può sequestrare un veicolo per mancata copertura assicurativa sulla base di una semplice visura al portale dell’automobilista. Occorre sempre approfondire l’accertamento richiedendo dati al proprietario o alla compagnia assicurativa. Lo ha evidenziato l’Ivass con la circolare n. 111471 del 1° giugno 2016. La cessazione dell’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo, entrata in vigore il 19 ottobre 2015, ha avviato una serie di riflessioni operative tra le forze dell’ordine che hanno inevitabili ricadute anche sui comportamenti degli autisti. Se da una parte l’utente stradale ha il beneficio di non dover più esporre sul parabrezza il contrassegno, dall’altro sono aumentati i rischi di essere trovati in difetto e spesso per motivazioni assolutamente indipendenti dalla volontà dell’automobilista. Questo perché innanzitutto le banche dati che attestano la regolarità della copertura assicurativa non sono ancora aggiornate. Poi perché alcune compagnie consentono una estensione della copertura assicurativa per periodi di tempo superiori alle due settimane di rito. Per cercare di rimettere un po’ di ordine nel settore, l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha diramato alcune istruzioni operative che evidenziano la necessità di avere sempre al seguito il certificato di assicurazione da esibire alla polizia. Ma è anche consigliabile portarsi dietro l’attestazione di avvenuto pagamento del premio e copia del contratto. Perché rispetto alle indicazioni del ced i documenti risulteranno sempre prevalenti. Per ribadire queste indicazioni l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha diramato la circolare in commento. Non è possibile effettuare il sequestro di un veicolo per mancata copertura assicurativa verificata solo on-line. Perché la banca dati rc auto disponibile sul portale dell’automobilista non è aggiornatissima. Prima di effettuare una multa e un sequestro occorre richiedere all’automobilista il certificato di assicurazione o altri documenti, specifica l’Ivass. E in caso di mancata corrispondenza del dato cartaceo con il ced occorrerà procedere ad ulteriori approfondimenti.

© Riproduzione riservata
Fonte: