Nell’ipotesi di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione, il proprietario risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. in ragione del particolare rapporto con la cosa e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima.
La nozione di insidia e trabocchetto non trova alcuna fonte nel codice civile ed è frutto di una interpretazione giurisprudenziale contrario al principio generale del favor per il danneggiato in quanto comporta un ingiustificato aggravamento del suo onere probatorio.
Cassazione civile sez. III, 09/06/2016 n. 11802