La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art.582 c.p. -nonché l’art. 590 c.p. nella forma colposa- non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che anzi possono anche mancare, ma quelle alterazioni funzionali o patologiche di funzioni dell’organismo, da non confondere con i postumi che di per sé non costituiscono malattia ma ne sono una conseguenza spesso integrante le aggravanti.
Cassazione penale sez. IV, 19/04/2016 n. 22156