Caso RMP n.7
Attività: Impiegato
- Data di nascita: 07/01/1989
- Sesso: F
- Stato civile: Libero
- Figli a carico: =
- Reddito annuale lordo: 23.400 €
- Anzianità contributiva: 4 anni 4 mesi
Vediamo le prestazioni riconosciutegli dall’INAIL e dall’INPS in caso di…
- INVALIDITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE (grado %)
- 30%: INAIL: € 6.663 – INPS : nessuna
- 60%: INAIL: € 19.282 – INPS: nessuna
- 80%: INAIL: € 28.148 – INPS: nessuna
- 100%: INAIL: € 43.822* – INPS: € 6.148*
* importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui
- PREMORIENZA: i superstiti ricevono…
- INAIL: = ; INPS: =
Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio
Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio (INPS – Gestione Speciale Lavoratori Autonomi). Di seguito sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).
Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di verifica di tale requisito per un massimo di due controlli consecutivi.
Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità.
Le altre rendite non sono soggette a tassazione. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua.
Prestazioni riconosciute (superstiti) Non ci sono superstiti legittimi.
Le prestazioni riconosciute
a) Nel primo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Impiegato (30%), darà luogo ad una prestazione INAIL piuttosto modesta, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (30%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%)
b) Nel secondo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Impiegato (60%), darà luogo ad una prestazione INAIL crescente, anche se ancora inferiore rispetto al reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (60%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%) e mancano gli anni contributivi minimi (5 anni)
c) Nel terzo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Impiegato (80%), darà luogo ad una prestazione INAIL ancora più robusta, addirittura superiore rispetto al reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (80%) non darà luogo ad alcuna prestazione INPS in quanto mancano gli anni contributivi minimi (5 anni)
d)Nel quarto caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità totale riconosciuta all’Impiegato (100%), darà luogo ad una prestazione INAIL, che corrisponde più o meno al doppio del reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità totale (100%) non darà luogo ad alcuna prestazione INPS, solo all’assegno di accompagnamento (no requisiti minimi 5 anni
N.B. La pensione di invalidità da malattia è uguale alla pensione di invalidità permanente da infortunio, il cui importo dipende anche dal reddito dichiarato
Tavola sinottica delle prestazioni del Welfare State
- Dipendente/Impiegato
- Reddito annuo imponibile: 23.400 euro
N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 4 anni 4 mesi
(*) Assegno di accompagnamento; a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a 6.148 euro annui netti.
Commento e soluzioni assicurative:
Nell’esempio preso a riferimento la situazione è davvero drammatica; con soli 4 anni e 4 mesi di attività lavorativa c’è da sperare (è un modo di dire….) che il giovane impiegato si faccia male per cause di servizio e questo è assurdo!!
Come si potrà rilevare, dai dati riportati in tabella, nelle altre situazioni è prevista solo la prestazione dell’assegno di accompagnamento per invalidità totale.
Si suggerisce la stipula di:
- tutela infortuni e malattia con capitali adeguati, che interverrà anche nei casi di invalidità oggi privi di copertura (vedi prestazioni riconosciute)
- consigliatissima la partecipazione ad un fondo sanitario integrativo
- da ricordare anche una protezione L.T.C.