Lettura dei diritti e doveri. Si potrà scegliere il cognome
di Francesco Cerisano

Un matrimonio in piena regola. Con tanto di lettura, in fase di costituzione, degli articoli sui diritti e doveri dei partner. Anzi un supermatrimonio, visto che ai componenti delle unioni civili vengono riconosciuti diritti, come quello al cambio del cognome, che sono invece preclusi alle coppie eterosessuali. Con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza (si veda ItaliaOggi dell’8/7/2016) il decreto ponte con le prime indicazioni tecniche ai comuni per l’attuazione della legge Cirinnà (legge 76/2016) è stato inviato da palazzo Chigi al Consiglio di stato, eliminando così l’ultimo ostacolo verso la piena operatività dell’istituto che, calendario alla mano, dovrebbe diventare realtà per metà agosto.

Palazzo Spada avrà infatti un mese di tempo per apportare eventuali modifiche al decreto, dopodiché, una volta pubblicato in G.U., ed entrato in vigore, i comuni avranno cinque giorni di tempo per istituire il registro. Non sarà dunque ammessa obiezione di coscienza da parte dei sindaci.

La procedura per la costituzione dell’unione partirà con la richiesta che due persone dello stesso sesso dovranno fare all’ufficiale di stato civile. Questi, verificati i presupposti per la costituzione dell’unione e l’insussistenza di cause impeditive, trascorsi almeno 15 giorni dalla presentazione della richiesta, li inviterà a comparire di fronte a sé in una data prefissata per la costituzione dell’unione. A differenza delle pubblicazioni per i matrimoni etero (per le quali, in caso di impedimento di uno dei coniugi a recarsi nella casa comunale, si prevede la possibilità di delegare l’altro partner) il dpcm stabilisce che, se una delle parti è impossibilitata per infermità o altro comprovato impedimento, sia lo stesso ufficiale d’anagrafe a trasferirsi nel luogo in cui si trova la persona impedita per ricevere la richiesta.

La costituzione dell’unione, nel giorno prefissato, avverrà alla presenza di due testimoni. Le parti dovranno dichiarare, «personalmente e congiuntamente», all’ufficiale di stato civile la propria volontà di costituire l’unione. L’ufficiale, ricevuta la dichiarazione delle parti, dovrà menzionare i commi 11 e 12 della legge 76 (che a loro volta richiamano le norme del codice civile su diritti e doveri, obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, obbligo di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni, potere congiunto di concordare l’indirizzo della vita familiare) e dovrà redigerne verbale che verrà sottoscritto dalle parti e dai testimoni.

L’unione verrà registrata nel registro «provvisorio» che i comuni dovranno costituire in tempi rapidi. «Provvisorio» perché la regolamentazione definitiva delle unioni civili sarà dettata dai decreti legislativi che il governo dovrà emanare entro gli inizi del 2017.

Particolarmente delicata è la scelta che il dpcm fa sul cambio di cognome. Una materia dove si registra un vero scatto in avanti rispetto alla normativa in vigore per le copie eterosessuali. Gli «uniti civilmente» possono infatti indicare il cognome che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione. E a quel punto la parte che ha il cognome diverso da quello prescelto potrà dichiarare all’ufficiale di stato civile di anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune. Per intenderci se Mario Rossi e Sergio Bianchi si uniscono civilmente e decidono di scegliere Rossi come cognome dell’unione, per Mario Rossi non cambierà nulla, mentre Sergio Bianchi potrà decidere di farsi chiamare Sergio Bianchi Rossi o Sergio Rossi Bianchi. «Ciò comporterà la necessità di rifare tutti i documenti di identità perché si tratterà di una variazione anagrafica vera e propria e non di un semplice utilizzo come previsto invece, per esempio, per le coppie etero per le quali la legge stabilisce che la moglie acquisisca il cognome del marito ma solo nell’utilizzo, non dal punto di vista anagrafico», spiega Renzo Calvigioni, esperto dell’Anusca, l’associazione degli ufficiali di stato civile. Non solo. Se una delle parti ha già un figlio e, dopo essersi unita civilmente decide di cambiare cognome, anche il figlio dovrà cambiare cognome aggiungendovi quello del partner del padre/madre.

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