In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all’età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età.
Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotati dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l’avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione di non correre troppo durante la ricreazione, se non accompagnata dall’adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e a evitare il verificarsi di eventi dannosi.
Cassazione civile sez. I, -9/05/2016 n. 9337