Se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formate il contraddittorio; il caso oggetto di controversia atteneva alla ipotesi di responsabilità di un istituto scolastico in caso di danno cagionato dallo studente a sé stesso.
Cassazione civile sez. III, 21/04/2016 n. 8047