di Angelo De Mattia
Da un po’ di tempo è entrata nel dibattito pubblico, anche in conseguenza della vicenda delle quattro banche, l’ipotesi dell’istituzione di un’authority di vigilanza per la tutela del consumatore di servizi bancari, finanziari e assicurativi. L’ipotesi è stata oggetto di uno scambio di punti di vista tra l’economista Luigi Zingales, sostenitore di tale proposta, e il direttore generale di Banca d’Italia e presidente Ivass Salvatore Rossi.
La tesi di Rossi è che entrambe le tutele, quella della stabilità e quella dei consumatori, vanno perseguite; sono complementari e si rafforzano a vicenda, visto che i casi di instabilità si sono sempre pesantemente ripercossi sui risparmiatori e sugli acquirenti di servizi finanziari. La tutela della stabilità bancaria e finanziaria spetta alla Banca d’Italia e alla Vigilanza unica; nel campo assicurativo la tutela in questione compete all’Ivass. La tutela della correttezza e trasparenza nei campi anzidetti spetta invece alla Consob.
Come è stato ricordato, a livello globale non mancano i casi di tutela del consumatore affidata a un’apposita istituzione, come per esempio negli Usa. Ma sarebbero prevalenti i casi di compresenza delle due attribuzioni in una medesima entità. Dovrebbe essere fondamentale a quest’ultimo fine riconoscere che il concorso delle due tutele non provoca i conflitti di interesse che a volte vengono prospettati affermando che la salvaguardia della stabilità potrebbe far passare in secondo piano consumatori e utenti.
È l’esistenza di questo presunto rischio che induce i sostenitori della protezione del consumatore con un’apposita autorità a sostenere che tra stabilità e quest’ultima tutela deve sussistere separatezza degli organi. Ma se si ritiene che è comunque utile un coordinamento tra le due funzioni, allora, se si pensasse a un’istituzione ad hoc per i consumatori, occorrerebbe poi immaginare un super-organo che realizzi un tale raccordo. Si riproporrebbe l’ipotesi del super-organo di Vigilanza a suo tempo valutata, anche in sede parlamentare, e rapidamente esclusa per controindicazioni sul piano istituzionale e funzionale. Il conflitto d’interesse potenziale tra le due funzioni va invece concretamente individuato nelle diverse circostanze; non può dirsi sussistere a priori; semmai si devono prevedere procedure e meccanismi per prevenirlo, senza necessariamente arrivare alla distinzione degli organi rispettivamente preposti.
Le norme regolatrici da applicare sono comunque la garanzia migliore della non subordinazione dell’una all’altra funzione. Nell’intervento di Rossi non si sostiene nettamente la contrarietà all’attribuzione della tutela dei consumatori a una distinta authority, anche, verosimilmente, perché egli è parte in causa e perché comunque sarebbe materia di competenza di governo e del Parlamento, oltreché di istituzioni europee. In ogni caso una più diretta opinione della Banca d’Italia sarebbe opportuna. La costituzione presso l’istituto di Via Nazionale dell’Arbitro Bancario Finanziario è importante, ma riguarda la tutela del consumatore nella fase vertenziale, quando ormai i rapporti tra cliente e intermediario volgono al peggio e allora può entrare in azione questo tipo di tutela stragiudiziale.
È necessario invece un robusto complesso normativo e procedurale mirato, in funzione preventiva, a questa tutela. Per ora badiamo insomma, alla sostanza della protezione normativa e all’attivabilità dei controlli. Poi l’argomento può costituire un ulteriore spunto per una rivisitazione del sistema delle autorità di regolazione e controllo, a cominciare da quelle operanti nella materia del credito e del risparmio. Una riforma è attesa da almeno otto anni, ma finora non ha compiuto alcun passo concreto. La ripresa delle discussioni su queste diverse forme di protezione dovrebbe finalmente indurre a porre mano a un progetto di rivisitazione delle authority da organizzare per finalità, chiarendo i rapporti con governo e Parlamento. Del resto, un profondo riesame si richiede anche per le medesime autorità operanti, con nomi e compiti diversi, a livello europeo.
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