Nel sistema dell’indennizzo diretto, l’azione proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è improponibile se non è stata preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all’art. 148 del medesimo codice
Primo onere del danneggiato è, pertanto, quello di richiedere il risarcimento del danno subito al proprio assicuratore, mediane lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 148, comma primo, e art. 145 cod. ass.), allegando la denuncia del sinistro ex art. 143 cod. ass., ovvero una minuziosa descrizione delle modalità di verificazione dello stesso (D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, art. 8, comma secondo).
Dalla ricezione della richiesta l’assicuratore ha precisi termini, individuati dall’art. 145 cod. ass., per formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato:
a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la costatazione amichevole (ovvero 30 giorni, in presenza di denuncia di sinistro, sottoscritta da ambedue i conducenti);
b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone.
Nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia inviato una richiesta incompleta, l’assicuratore dispone di 30 giorni per richiedere le necessarie integrazioni, con la conseguenza che lo spatium deliberandi, decorre nuovamente dalla ricezione dell’integrazione.
Cassazione civile sez. III, 11/03/2016 n. 4754