di Franca Faccini

L’imposta sulla Rc auto è ora un tributo proprio derivato delle province siciliane e pertanto è legittima la norma che prevede il recupero su tale tributo per il mancato versamento, da parte di province e città metropolitane, del contributo alla finanza pubblica.

La Corte costituzionale con sentenza 40/2016 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione siciliana in ordine agli art. 46-47 del dl 66/2014. La regione contestava la norma che prevede che il mancato versamento, da parte di province e città metropolitane, del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico venga recuperato dalle Entrate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, la cosiddetta imposta sulla Rc auto, istituita dall’art. 60 del dlgs 446/97. Secondo la regione questo meccanismo risulta lesivo della propria autonomia finanziaria, prevista dall’art. 36 dello Statuto di cui alla legge costituzionale 2/48, e dall’art. 2 del dpr 1074/65, in quanto i proventi di tale imposta, in Sicilia, spetterebbero alla regione. La Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, prende le mosse dalla natura dell’imposta Rc auto che, Istituita e disciplinata dal legislatore statale, ha conservato la natura di tributo erariale, pur dopo la riqualificazione (in termini di «tributo proprio derivato» delle province) effettuata dal legislatore con l’art. 17, comma 1, del dlgs 68/2011. Pertanto, tale imposta rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell’art. 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, spettano interamente alla Regione se sono riscosse nell’ambito del suo territorio. Nel frattempo, però, la regione con legge regionale 21/2013 non si è limitata a trasferire alle proprie province il gettito fiscale relativo all’imposta, ma in attuazione dell’art. 17, c. 1, dlgs 68/2011, ha attribuito loro l’imposta stessa; per cui secondo la Corte, poiché la legge regionale ha attribuito all’imposta in questione il carattere di tributo proprio derivato delle province, è realizzato il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dalla norma statale impugnata. La regione, dunque, non ha alcun motivo di non dolersi dell’applicazione della norma con cui lo stato può effettuare il recupero del gettito sull’imposta sull’Rc auto anche per le province siciliane. Già la sentenza 67/2015 della Consulta era arrivata alle stesse conclusioni ma, evidentemente, si confidava in un ripensamento che, vista la perfetta ricostruzione normativa realizzata dalla Corte, appariva, comunque, assai improbabile.
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