La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile autoveicoli commessa da un soggetto privato integra gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e relativo contrassegno non provengano a loro volta da altro reato.
Cassazione penale sez. II, 02/03/2016 n. 11013