Pagina a cura di Mascia Traini
I derivati devono essere valutati al fair value, tanto nei bilanci ordinari quanto in quelli abbreviati, seguendo regole mutuate dai principi contabili internazionali (in particolare l’Ifrs 9 e l’Ifrs 13). L’Organismo italiano di contabilità, attraverso la bozza del nuovo Oic XX, affronta la novità forse più temuta del dlgs 139/2015: il numero 11-bis dell’art. 2426 c.c. dispone infatti che, dai periodi amministrativi iniziati il 1° gennaio 2016 o successivamente, «gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value». Si tratta di contratti, come precisato dal paragrafo 11 dello standard, che possiedono tre caratteristiche: a) il loro valore dipende dall’andamento di variabili, finanziarie o non finanziarie, dette sottostanti (come, per esempio, il prezzo di azioni, titoli, valute, merci, indici o rating); b) non risultano investimenti netti iniziali oppure sono inferiori a quelli che sarebbero stati richiesti per altri tipi di contratto con analoghe risposte al cambiamento delle variabili prese a riferimento; c) sono regolati a data futura. I prodotti in parola possono essere impiegati per raggiungere due diversi obiettivi: la copertura da rischi, ossia il cosiddetto hedging, e la mera speculazione.
La collocazione in bilancio. L’art. 2424 c.c. prevede ben quattro voci dedicate ai derivati. Gli strumenti finanziari in parola possono essere infatti collocati, se manifestano un fair value positivo alla data di valutazione, nell’attivo dello stato patrimoniale sia tra le immobilizzazioni finanziarie nella voce «B.III.4 strumenti finanziari derivati attivi» che fra le attività finanziarie nel circolante nella voce «C.III.5 strumenti finanziari derivati attivi». La classificazione nella prima o seconda categoria dipende dalle seguenti considerazioni: se lo strumento è a copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività, segue la collocazione dell’attività coperta; se il derivato è a copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante; in quest’ultima area sono sempre collocati, inoltre, gli strumenti finanziari non di copertura. I derivati con fair value negativo sono iscritti, invece, fra le passività dello stato patrimoniale nella voce «B.3 strumenti finanziari derivati passivi».
Le variazioni del fair value dei derivati rispetto all’esercizio precedente sono rilevate, in conto economico, nelle voci «D.18.d rivalutazioni di strumenti finanziari derivati» e «D.19.d svalutazioni di strumenti finanziari derivati» salvo quanto previsto, come vedremo nel prosieguo, con riferimento alla «VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi».
La rilevazione iniziale. I derivati sono rilevati nel sistema contabile aziendale al fair value nel momento in cui si diviene parte del contratto, ossia alla sua sottoscrizione, e quindi si acquisiscono i diritti e si assumono gli obblighi da esso derivanti. È allora fondamentale la corretta qualificazione degli strumenti inseriti in portafoglio, in particolare la loro distinzione fra quelli di copertura o meno. Può dirsi di copertura, infatti, il derivato che viene destinato, l’Oic XX parla di «designazione», a contrastare uno dei rischi di cui al paragrafo 53: a) il rischio di tasso d’interesse, per esempio su di un debito rilevato al costo ammortizzato; b) il rischio di cambio, per esempio su un acquisto futuro altamente probabile di valuta estera; c) il rischio di prezzo, per esempio su di una merce a magazzino o su azioni detenute; d) il rischio di credito, ad esclusione di quello proprio della società. Di norma la designazione si riferisce all’intero strumento finanziario, deve risultare una stretta e documentata correlazione fra le sue caratteristiche e quelle dell’oggetto della copertura (sostanziale corrispondenza fra elementi portanti quali l’importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e il sottostante), quest’ultima deve risultare efficace e riguardare attività o passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili od operazioni programmate altamente probabili. Le relazioni di copertura possono essere distinte in due categorie: quelle relative alle variazioni di fair value, quando l’obiettivo consiste nel limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività e passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili; quelle inerenti i flussi finanziari, ossia laddove si voglia circoscrivere l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività e passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili od operazioni programmate altamente probabili.
La valutazione successiva. I derivati sono valutati, al termine di ogni periodo amministrativo, al fair value. Le variazioni di quest’ultimo trovano diversa contropartita a seconda che lo strumento finanziario sia stato qualificato come di copertura o meno. Iniziamo da quest’ultima ipotesi: gli incrementi saranno accreditati, come già anticipato, nella voce «D.18.d rivalutazioni di strumenti finanziari derivati»; i decrementi saranno invece addebitati in «D.19.d svalutazioni di strumenti finanziari derivati». Nel caso di derivati di copertura di fair value, le variazioni sia dello strumento di copertura che dell’elemento coperto sono rilevate nella sezione D del conto economico; nel caso di derivati di copertura di flussi finanziari, in contropartita della loro valutazione al fair value è alimentata la «VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi». La riserva citata deve essere rilasciata, come spiegato dal paragrafo 92 della bozza, come segue: se si tratta di uno strumento a copertura dei flussi finanziari connessi ad un’operazione programmata altamente probabile o ad un impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un’attività o passività di tipo non finanziario, al momento della rilevazione di quest’ultima si eliminerà l’importo dalla riserva in parola includendolo direttamente nel valore contabile dell’attività o della passività non finanziaria; nel caso di uno strumento a copertura di flussi finanziari relativi ad un’attività o passività iscritta in bilancio, l’importo della riserva sarà girato a conto economico negli stessi periodi amministrativi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno impattato sui redditi d’esercizio (la voce di conto economico da utilizzare corrisponderà a quella su cui hanno impattato i flussi finanziari in parola).
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