di Sonia Lazzini
Pur non essendo implicitamente abrogato, si ritiene che, specialmente per quanto concerne le modalità di presentazione della garanzia provvisoria, il dm 123 del 2004 non sia più da utilizzare ( se non a rischio della sanzione pecuniaria)
La ragione principale di questa affermazione è nel dato oggettivo di mancato riferimento nell’articolo 93 del decreto legislativo 50 del 2016 ad alcun obbligo di schemi tipo
Solo negli articoli 103 sulla garanzia definitiva e 104 su quella per l’esecuzione di lavori di particolare valore vi è infatti il riferimento in questi termini:
“9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.” (art 103).
“9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all’articolo 103, comma 9.” (art 104).
Ma ci sono anche anche altre considerazioni da fare.
Per saperne di più: http://appaltieassicurazioni.it/alcune-riflessioni-sullabrogazione-implicita-del-dm-123-del-2004/
C’È SOLO UN RISCHIO:
L’APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO SANZIONATO DI CUI
Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.