Quando la produzione può causare un danno ambientale è necessario iscrivere un fondo ad hoc denominato «fondo recupero ambientale». Il nuovo principio Oic 31 esemplifica l’ipotesi in cui vi siano dei costi che la società stima di sostenere per danni cagionati all’ambiente. Se la società è tenuta a sostenere oneri per il disinquinamento o il ripristino, deve accantonare tali oneri in un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale e si richiede una valutazione degli stessi in base ai costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio. I costi devono presumersi ragionevolmente certi e ciò interviene quando la violazione delle norme abbia già dato luogo a provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari. Un esempio è quello concernente l’utilizzo delle discariche, che richiede di effettuare l’accantonamento all’apposito fondo in via graduale. Le imprese che utilizzano discariche sono tenute al ripristino e pertanto vi è in capo alle stesse un’obbligazione per recupero ambientale. Ciò comporta oneri di ripristino (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento percolato, analisi ambientali e altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che interessano l’economia dell’azienda anche svariati anni dopo l’esaurimento della capacità di contenimento della discarica e pertanto secondo l’Oic 31 «Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti».
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