L’obbligazione di risarcimento del danno ha natura di obbligazione di valore, alla quale non si applica il principio nominalistico ma la rivalutazione monetaria, anche d’ufficio, a prescindere dalla prova della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione; gli interessi compensativi dovuti per il danno da ritardo non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all’art. 2056 c.c. in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 c.c.
Cassazione civile sez. III, 29/02/2016 n. 3894