La mancanza dello studio di impatto ambientale (Sia) e della relazione sulle indagini e sui rilievi legittima l’esclusione di una offerta per un appalto integrato; non è sanabile con il soccorso istruttorio e determina la legittima esclusione dalla gara. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, del 12 maggio 2016 n. 1904 in relazione alla gara per un appalto integrato bandita sulla base del progetto preliminare, con richiesta del progetto definitivo in sede di offerta. In questa procedura, non più ammessa dal nuovo codice dei contratti pubblici, il disciplinare di gara prescriveva la presentazione, tra gli altri, della «relazione sulle indagini e i rilievi effettuati e propedeutici alla progettazione» e dello «studio di impatto ambientale», entrambi previsti come documenti essenziali annessi al progetto definitivo dall’art. 24 dell’abrogato dpr 207/2010.

Nel caso di specie i giudici hanno confermato che non soltanto mancavano i citati documenti, ma non esistevano in altri atti, comunque prodotti, documenti riconducibili a quelli richiesti a pena di esclusione. In realtà, nota la sentenza, in qualche documento potevano rinvenirsi alcuni riferimenti a studi e documenti, ma «non sussisteva invece, anche sotto il profilo sostanziale, una vera e propria relazione propedeutica alla progettazione secondo ciò che è richiesto per tale tipologia di opera, né uno studio di impatto ambientale o altro documento analogo o equivalente».

Il collegio ha confermato la sentenza di primo grado e quindi ritiene legittima l’esclusione disposta per mancanza di documenti indicati dal bando e dal disciplinare di gara, previsti obbligatoriamente a pena di esclusione. Per il Cds si tratta di documenti espressione di specifiche prescrizioni poste dalla legge (dal regolamento sui contratti pubblici) e la loro mancanza integra la fattispecie del «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti». Tale mancanza non è neanche rimediabile con la regolarizzazione documentale postuma ex art. 46 del Codice dei contratti pubblici (cosiddetto soccorso istruttorio) anche perché in un appalto integrato «il progetto definitivo rappresenta una parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione del concorrente».

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