Tutele variabili a seconda dell’attività svolta
di Daniele Cirioli

Doppio lavoro? Doppia disciplina per la sicurezza. L’infermiere dello studio associato, infatti, è soggetto alle norme in materia di sicurezza previste per i «lavoratori» quando svolge l’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, oppure per conto di una società, associazione o ente in qualità di socio lavoratore; è soggetto, invece, alla disciplina dei lavoratori autonomi quando svolge l’attività senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente o dell’associazione.

A precisarlo è la commissione per gli interpelli in materia di sicurezza del lavoro nella nota n. 5/2016 (prot. n. 9731/2016).

I chiarimenti arrivano come risposta all’Ipasvi (Federazione nazionale collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia) che, in alcuni quesiti, aveva chiesto di sapere quali articoli del T.u. Sicurezza (dlgs n. 81/2008) risultano applicabili agli infermieri e, in particolare, a quelli organizzati in studio associato (forma organizzativa della cosiddetta associazione professionale disciplinata dalla legge n. 1815/1939 e sopravvissuta alla riforma del settore di cui alla legge n. 183/2011).

Due le indicazioni della commissione. In primo luogo, gli infermieri associati devono essere considerati «lavoratori», come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a del T.u. sicurezza, qualora svolgano la propria attività professionale «nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato», oppure prestino l’attività per conto di una società, un’associazione oppure di un ente in qualità di soci lavoratori, fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica. Infatti, ai sensi della richiamata norma, è definito «lavoratore» la «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari». Inoltre, al lavoratore così definito è equiparato «il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione».

Al contrario, aggiunge la commissione, gli infermieri associati vanno considerati assoggettati alla disciplina dell’art. 21 del T.u. sicurezza qualora prestino la propria attività in autonomia e «senza vincolo di subordinazione» nei confronti del committente o dell’associazione. L’art. 21 citato individua, in particolare, i doveri cui è tenuto il lavoratore autonomo che compie opere o servizi nell’ambito di un contratto d’opera professionale; mentre il successivo art. 26 pone in capo al datore di lavoro committente specifici obblighi di coordinamento nella gestione dei rischi interferenti «in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi».
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