IVASS

Autore: Arrigo Nobile
ASSINEWS 275 – maggio 2016

La domanda ci è stata formulata da un lettore, il quale, forse involontariamente, ha puntato il dito su una grave carenza normativa del Codice delle assicurazioni private, ma soprattutto del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

La questione va affrontata muovendo da lontano, ossia cominciando con la costituzione di una società in una delle varie forme possibili e più utilizzate (s.n.c., s.a.s., s.r.l.) avente per oggetto attività di intermediazione assicurativa per conto di uno o più intermediari di primo livello (Sez. A, B, D) e quindi destinata ad essere iscritta in Sez. E.

La società si costituirà per volontà dei soci nella forma prescelta, prenderà vita attraverso il contratto sociale autenticato da notaio o redatto per atto pubblico, contratto che verrà quindi depositato presso il Registro delle imprese. Nel contratto sociale o nello statuto verrà delineato l’oggetto sociale consistente nello svolgimento di attività di intermediazione assicurativa per conto di intermediari di primo livello. I soci provvederanno a nominare l’amministratore o gli amministratori.

L’organo amministrativo, se il relativo potere gli verrà conferito, potrà designare coloro che per conto della società saranno i responsabili dell’attività di intermediazione, ovvero di coloro che in concreto si occuperanno di acquisire e gestire contratti di assicurazione [art. 22, comma 1, lett. d) e lett. e), Regolamento ISVAP n. 5/2006)].

Ciò che la società, invece, non potrà fare è iscrivere se stessa alla Sez. E del RUI ed iscrivere alla medesima Sezione le persone fisiche che in veste di responsabili dell’attività di intermediazione si occuperanno dell’attività produttiva. Tali prerogative spetteranno esclusivamente agli intermediari di primo livello (Sez. A, B, D), i quali, previo accordo con la Società, provvederanno ad iscriverla nella Sez. E del RUI unitamente alle persone fisiche, responsabili dell’intermediazione assicurativa della società, purché in regola con la formazione e l’aggiornamento professionale ed il possesso dei requisiti prescritti.

Fatte queste premesse e venendo alla domanda del nostro lettore, va subito rilevato che essa non trova risposta alcuna in una qualche disposizione normativa o regolamentare, che abbia positivamente o negativamente affrontato l’obbligo di iscrizione al RUI degli amministratori della Società da iscrivere alla Sezione E del RUI.

Ciò malgrado va osservato, che è prerogativa e/o obbligo del o degli amministratori gestire contabilmente i premi incassati dai responsabili dell’attività di intermediazione, versarli con le modalità previste sul conto separato (art. 54, Regolamento ISVAP n. 5/2006), effettuare le rimesse agli intermediari di primo livello, attenersi agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 36, osservare gli obblighi di riservatezza (art. 47, comma 2), rispettare e far rispettare da parte dei responsabili dell’intermediazione le modalità di riscossione dei premi (art. 47, comma 3), conservare la documentazione relativa all’attività svolta (art. 57), ecc., tutte attività che per la loro complementarietà vanno ricondotte all’attività di intermediazione, come peraltro lo stesso Istituto di Vigilanza in altri contesti ha sempre affermato.

Si tratta, dunque, di un complesso di attività strettamente connesso all’attività di intermediazione, da essa non scindibile e che, quindi, richiederebbe anche l’iscrizione degli amministratori della società nella Sez. E del RUI.

Ma poiché le norme non la prevedono, quali potrebbero essere le conseguenze?

Se, ad esempio, un Giudice dovesse sentenziare che l’obbligo di iscrizione degli amministratori di società iscritta alla Sez. E del RUI, ancorché non esplicitamente stabilito dalla legge o dal regolamento, dovesse implicitamente risultare da altre norme, ad alcune delle quali più sopra si è fatto cenno, quid iuris?

Civilmente dell’operato della società iscritta in Sez. E risponde in primis la società stessa e sostitutivamente rispondono gli intermediari di primo livello per i quali essa opera. Qualche dubbio sorge sull’efficacia dell’obbligatoria assicurazione della responsabilità civile professionale stipulata dagli intermediari di primo livello (Sez. A e B) nel caso in cui giudizialmente venisse accertato l’abusivo esercizio dell’attività di intermediazione da parte della Società iscritta in Sez. E a causa, appunto, della mancata iscrizione nella medesima sezione degli amministratori.

Penalmente per il motivo appena accennato potrebbe configurarsi a carico degli intermediari di primo livello, che hanno utilizzato la società iscritta in Sez. E quale loro collaboratrice, nonché a carico degli amministratori della medesima, l’abusivo esercizio dell’attività di intermediazione.

Quantomeno è certo che gli amministratori della società iscritta in E non possono essere perseguiti disciplinarmente (radiazione, censura, richiamo) in caso di violazione di norme di comportamento in quanto non iscritti al RUI, pur avendo svolto attività di intermediazione assicurativa, il tutto con gravissime distorsioni sul piano della giustizia sostanziale.

Una situazione analoga a quella sopra delineata è riscontrabile anche per gli amministratori di società iscritte alla Sez. A del RUI, ove l’obbligo di iscrizione alla medesima sezione vige soltanto per i responsabili dell’attività di intermediazione e non anche per gli amministratori.

Corretta, invece, appare al riguardo la disciplina dell’esercizio dell’attività di intermediazione delle società iscritte alla Sez. B del RUI [cfr. art. 13, comma 2, lett. a) del Regolamento ISVAP n. 5/2006], ove esplicitamente si prevede che accanto ai responsabili dell’attività di intermediazione devono essere iscritti alla medesima sezione anche il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale, fatto che accentua ulteriormente la pertinenza del quesito proposto dal nostro lettore ed i dedotti nostri rilievi.
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