La responsabilità per mobbing non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma va inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Cassazione civile sez. lavoro, -3/03/2016 n. 4222