La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata dalla Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio del 5 aprile 2001, e segnatamente i suoi articoli 19, 22 e 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest’ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro; il merito atteneva alla controversia relativa al risarcimento del danno causato dal ritardo di voli in forza di un contratto di trasporto internazionale di passeggeri concluso con un vettore aereo.
Corte giustizia UE sez. III, 17/02/2016 n. 429