Fornitori scelti su qualità ambientali e prevenzione reati
Pagina a cura di Vincenzo Dragani

Prodotti ad alte prestazioni verdi, certificazione di qualità ambientale e protocolli di prevenzione degli eco-reati. Queste le caratteristiche che in base al nuovo Codice appalti, entrato in vigore il 19 aprile 2016, permetteranno alle imprese interessate a interagire con la pubblica amministrazione di viaggiare su una corsia preferenziale. Il nuovo dlgs 18 aprile 2016 n. 50 riformula, infatti, la disciplina nazionale di settore abrogando il dlgs 163/2006 e traducendo sul piano interno i nuovi criteri ambientali di aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione previsti dalle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue.

Sostenibilità energetica e ambientale. In base al nuovo Codice (pubblicato sul S.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016 n. 91) costituirà onere delle stazioni appaltanti contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dal «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (a oggi, quello previsto dalla legge 296/2006). E questo da un lato selezionando i fornitori di beni e servizi sulla base dei criteri ambientali minimi stabiliti dal MinAmbiente (sulla base dell’attuale dm 11 aprile 2008) come dallo stesso nuovo Codice, dall’altro soddisfacendo il proprio fabbisogno acquisendo eco-prodotti (almeno) nelle percentuali minime stabilite per legge (che per le singole categorie vanno, a oggi, dal 50 al 100%).

Criteri di aggiudicazione dell’appalto. Costituiscono la vera rivoluzione della nuova disciplina nazionale. Fatte salve le disposizioni relative a specifici prodotti, l’aggiudicazione nei settori ordinari dovrà essere effettuata mediante il nuovo criterio di matrice Ue dell’«offerta economicamente più vantaggiosa», individuata sulla base del «miglior rapporto qualità/prezzo» oppure dell’elemento prezzo o costo, secondo criterio di comparazione costo/efficacia quale il «costo del ciclo di vita». L’elemento relativo al costo potrà assumere la forma di prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base ai criteri qualitativi. Il metodo del «miglior rapporto qualità/prezzo» dovrà essere fondato su criteri oggettivi, tra cui gli aspetti ambientali (nel rispetto dei criteri verdi minimi sanciti dai dm Ambiente). Tra i parametri ambientali troveranno collocazione il contenimento dei consumi energetici e di altre risorse, il possesso di certificazioni verdi, le attestazioni in materia di sicurezza sul lavoro, la compensazione dei gas serra. Il metodo del «miglior rapporto qualità/prezzo» dovrà sempre essere adottato per l’acquisizione dei servizi: sociali; di ristorazione ospedaliera/assistenziale/scolastica; ad alta intensità manodopera; di ingegneria/architettura superiori a 40 mila euro. Il criterio del «minor prezzo» avrà (a differenza dell’uscente disciplina) carattere residuale, utilizzabile solo: per lavori entro 1 milione di euro per i quali i requisiti di qualità sono garantiti dall’obbligo di fondare la gara su progetto esecutivo; per servizi/forniture standardizzati o con condizioni stabilite dal mercato; per servizi/forniture inferiori a soglie di rilevanza comunitaria (ex articolo 35 del nuovo Codice) a elevata ripetitività, a eccezione di quelli tecnologici o innovativi.

Costi del ciclo di vita. Punto nodale del criterio dell’«offerta economicamente più vantaggiosa», i previsti e sopra accennati costi del ciclo di vita dei prodotti dovranno ora essere analiticamente computati, dovendo comprendere: quelli sostenuti da p.a. e utilizzatori per acquisizione, utilizzo (consumo di energie e altre risorse), manutenzione e gestione a fine vita (tra cui raccolta e riciclaggio); quelli imputati a «esternalità ambientali», tra cui i costi per attenuare emissione di gas serra e altre sostanze inquinanti e cambiamenti climatici, a condizione che il loro valore monetario sia determinabile e verificabile, fondato su un metodo di valutazione oggettivo e non discriminatorio e, se disponibile, su un «metodo comune di calcolo» Ue.

Certificazioni qualità. Sulla scia dell’uscente dlgs 163/2006, a favorire gli operatori economici sarà il possesso di sistemi di gestione ambientale fondati su riconosciuti standard Ue e internazionali. Ma, novità introdotta dal dlgs 50/2016, al fine delle riduzioni delle garanzie finanziarie da prestare all’atto della presentazione dell’offerta varrà (con uno sconto del 30%) anche il possesso di «rating di legalità» o attestazione del modello organizzativo ex dlgs 231/2001.

Campo di applicazione. Ad ampio raggio la portata delle disposizioni verdi del nuovo Codice appalti. Il dlgs 50/2016 ne dispone infatti l’applicazione, ove compatibili con le norme particolari dettate dallo stesso provvedimento, anche ad appalti pubblici dei cd. «settori speciali» e a concessioni di lavori e servizi. In deroga, dunque, solo i contratti pubblici esclusi dalla disciplina tutta del nuovo Codice, come quelli con importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, le attività esposte direttamente alla concorrenza, alcuni servizi strategici.

Settori speciali e concessioni. In particolare, agli appalti relativi ai settori speciali (tra cui quelli gas, energia termica, elettricità, acqua, sfruttamento aree geografiche) si applicheranno, per quanto compatibili, (anche) le norme verdi previste per gli «ordinari» in relazione a criteri di aggiudicazione (costi del ciclo di vita compresi) e valore delle certificazioni di qualità ambientale. Nell’ambito delle concessioni, sempre per quanto compatibili, si applicheranno invece anche le disposizioni ex Parte I e II del nuovo dlgs 50/2016 relative a principi generali, modalità, procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione, fondando dunque anche tali negozi sulla scelta più vantaggiosa per l’ambiente.

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