Consiglio di Stato: alcune criticità per la disciplina delle modalità di pagamento e di riscossione del canone di abbonamento alla televisione.
Esplicito invito da parte del Supremo Giudice amministrativo a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso.
Dichiarano infatti i Giudici di Palazzo Spada: “La Sezione non può non rilevare che il regolamento de quo presenta alcuni profili di criticità che dovrebbero trovare soluzione prima della sua definitiva approvazione, anche al fine di non condizionare il grado di efficacia di tale strumento normativo.”
Ecco in breve alcune osservazioni:
- manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo
- non si rinviene alcun riferimento alla problematica del rispetto e tutela della privacy.
- non tutte le norme risultano formulate in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono nel regolamento in esame non sono previste forme adeguate di pubblicità, rispetto all’elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo televisivo.
Di conseguenza:
La Sezione sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione integri il testo trasmesso con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, nei termini di cui alle osservazioni formulate.
a cura di Sonia Lazzini
Parere Numero 00915/2016 e data 13/04/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 7 aprile 2016
(…)
con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto ministeriale in epigrafe che da attuazione al predetto articolo 1, comma 154, rilevando che il medesimo si sostanzia in un “necessario completamento normativo”, volto a dare attuazione alla nuova disciplina che prevede che il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato avvenga “con distinta voce” mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche ai titolari delle relative utenze ubicate nei luoghi ove i medesimi risiedono.
La Sezione, viceversa, non può non rilevare che il regolamento de quo presenta alcuni profili di criticità che dovrebbero trovare soluzione prima della sua definitiva approvazione, anche al fine di non condizionare il grado di efficacia di tale strumento normativo.
Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto che il succitato canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo l’utente.
Ciò assume un particolare rilievo atteso che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso disponibili sul mercato molteplici “device” che consentono funzioni di ricezione di programmi televisivi, pur essendo destinati a finalità ed usi strutturalmente differenti (smartphone, tablet, ecc.).
Precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all’autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia.
Sotto un differente profilo la Sezione deve, altresì, rilevare che il procedimento di addebito e riscossione del canone di abbonamento alla televisione presuppone, come in precedenza rilevato, uno scambio di dati e d’informazioni fra gli enti coinvolti nella succitata attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente unico spa, il Ministero dell’interno, i Comuni e alcune società private), che necessariamente implica profili di rispetto e tutela della privacy.
Nelle norme in esame, tuttavia, non si rinviene alcun riferimento alla succitata problematica che, viceversa, potrebbe trovare soluzione quantomeno con la previsione di una disposizione regolamentare che espliciti che le procedure ivi previste avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Un ulteriore profilo di criticità del regolamento in esame concerne il fatto che non tutte le norme ivi previste risultano formulate in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono: costituisce un esempio di quanto affermato l’art. 3 del regolamento che nell’individuare, ai fini dell’addebito del canone, le categorie di utenti, utilizza formule tecniche di non facile comprensione per i non addetti al settore.
La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso, al fine di superare l’inconveniente segnalato.
La Sezione, infine, rileva che nel regolamento in esame non sono previste forme adeguate di pubblicità, rispetto all’elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo televisivo.
Ciò trova riscontro, in particolare, negli adempimenti previsti per la collettività degli utenti nell’ambito nel nuovo procedimento di riscossione del canone – come ad esempio la dichiarazione richiamata dall’art. 3 dello schema o la richiesta di rimborso di cui all’art. 6 – che necessiterebbero di una diffusione più ampia, al fine di agevolare la conoscenza di tali adempimenti da parte della cittadinanza e, conseguentemente, una più efficace applicazione delle norme de quibus: la Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a dare la massima diffusione, nelle forme ritenute più opportune, alle disposizioni del procedimento di riscossione del canone di abbonamento televisivo con particolare riferimento a quelle che implicano adempimenti a carico dell’utenza.
- In relazione a quanto sin qui esposto, la Sezione sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione integri il testo trasmesso con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, nei termini di cui alle osservazioni formulate al precedente n. 4.
Infine, per quanto concerne il profilo redazionale, la Sezione suggerisce all’Amministrazione, in sede di stesura del presente schema, di:
a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l’ordine gerarchico delle fonti e, all’interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;
b) inserire, nel preambolo, prima della frase “Udito il parere del Consiglio di Stato…”, la frase “Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;
c) inserire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), prima del numero “30.1…” la seguente parola: “comma”, per rendere più puntuale il contenuto della disposizione;
d) sostituire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), la parola “disposizione…” con la seguente: “disposizioni…”, più corretta sotto il profilo redazionale;
e) inserire, all’art. 2, dopo la parola “d’intesa…”, ovunque ricorra, la seguente frase: “fra i succitati organi”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c);
f) sostituire, all’art. 3, comma 1, le parole “e dalla parte identificata come residente” con le seguenti “…dai contratti…”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c) ed e);
g) inserire, all’art. 3, comma 7, sesta riga dopo le parole “il pagamento avviene…”, le seguenti parole: “ad opera del contribuente…”, per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere c), e) e f).