Di ALessandro Lazzari
Le assicurazioni vita e infortuni in dichiarazione dei redditi; polizze importi e aliquote
Periodo di versamento | Tipologie di polizze | Limite di detraibilità | Importo massimo detraibile |
Dal 1° gennaio 2015 (1)
| · Vita e infortuni, per contratti stipulati o rinnovati fino al 31.12.2000; · morte o invalidità permanente superiore al 5%, per contratti stipulati o rinnovati dal 1.1.2001. | 19% di euro 530,00 | euro 100,70 |
Long term care (LTC) non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. | 19% di euro 1.291,14 | euro 245,31 | |
(1) In presenza di entrambe le polizze occorre utilizzare preliminarmente la detrazione relativa ai premi versati per le polizze vita, infortuni, morte o invalidità permanente (sempre con il massimo di euro 530,00) e poi la detrazione relativa ai premi versati per la polizza LTC. In ogni caso, le detrazioni nel loro complesso non possono superare, come sopra detto, euro 1.291,14. |
In particolare, per i contratti stipulati o rinnovati a partire dall’1.1.2001, la detrazione in argomento spetta in relazione ai premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto:
Tipologia di polizza | Caratteristiche della polizza |
Il rischio di morte | Rientrano tra i contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte quelli che: · prevedono l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ovvero; · prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (cosiddetti contratti di tipo “misto”); in tal caso la detrazione spetta solo in relazione alla parte del premio riferibile al rischio di morte. |
Rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualunque causa derivante (quindi sia da infortunio che da malattia)
| In relazione all’assicurazione del rischio di invalidità, si precisa che: a) nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%,la detrazione spetta solo con riferimento alla parte del premio relativo alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%; detta quota (in valore assoluto o percentuale) deve essere indicata separatamente nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato; b) rimangono comunque escluse dalla detrazione le somme versate per garantire la copertura del rischio di inabilità temporanea, anche se totale. |
Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Long Term Care o polizze LTC) | Sono considerati non autosufficienti, secondo quanto in parte stabilito dalla legge quadro n. 328 del 08.11.2000, i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa, oppure sono incapaci di svolgere, anche solo in parte, almeno una o più delle seguenti attività:
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L’articolo completo di approfondimento uscirà sul prossimo numero di ASSINEWS.