Di ALessandro Lazzari

Le assicurazioni vita e infortuni in dichiarazione dei redditi; polizze importi e aliquote

Periodo di versamentoTipologie
di polizze
Limite di detraibilitàImporto massimo detraibile
Dal 1° gennaio 2015 (1)

 

·         Vita e infortuni, per contratti stipulati o rinnovati fino al 31.12.2000;

·         morte o invalidità permanente superiore al 5%, per contratti stipulati o rinnovati dal 1.1.2001.

19%
di euro
530,00
euro
100,70
Long term care (LTC) non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.19%
di euro 1.291,14
euro
245,31
(1)  In presenza di entrambe le polizze occorre utilizzare preliminarmente la detrazione relativa ai premi versati per le polizze vita, infortuni, morte o invalidità permanente (sempre con il massimo di euro 530,00) e poi la detrazione relativa ai premi versati per la polizza LTC. In ogni caso, le detrazioni nel loro complesso non possono superare, come sopra detto, euro 1.291,14.

 

In particolare, per i contratti stipulati o rinnovati a partire dall’1.1.2001, la detrazione in argomento spetta in relazione ai premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto:

Tipologia di polizzaCaratteristiche della polizza
Il rischio di morteRientrano tra i contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte quelli che:

·         prevedono l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ovvero;

·         prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (cosiddetti contratti di tipo “misto”); in tal caso la detrazione spetta solo in relazione alla parte del premio riferibile al rischio di morte.

Rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%,

da qualunque causa derivante (quindi sia

da infortunio che da malattia)

 

In relazione all’assicurazione del rischio di invalidità, si precisa che:

a)     nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%,la detrazione spetta solo con riferimento alla parte del premio relativo alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%; detta quota (in valore assoluto o percentuale) deve essere indicata separatamente nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato;

b)     rimangono comunque escluse dalla detrazione le somme versate per garantire la copertura del rischio di inabilità temporanea, anche se totale.

Rischio di non autosufficienza

nel compimento

degli atti della vita quotidiana (Long Term Care o polizze LTC)

Sono considerati non autosufficienti, secondo quanto in parte stabilito dalla legge quadro n. 328 del 08.11.2000, i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa, oppure sono incapaci di svolgere, anche solo in parte, almeno una o più delle seguenti attività:

  • assunzione di alimenti;
  •  espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
  • deambulazione;
  • indossare gli indumenti.

 

L’articolo completo di approfondimento uscirà sul prossimo numero di ASSINEWS.