di Roberto Bianchi
Rendimenti finanziari delle polizze assicurative per causa morte assoggettabili a tassazione dal 1° gennaio 2015: questo nel caso in cui la polizza sia mista e quindi composta dall’erogazione della somma per il verificarsi dell’evento ma anche di una quota di rendimenti. La base imponibile sarà data dal valore di riscatto al netto dei premi corrisposti senza considerare la parte pagata a copertura del rischio morte. È il principio illustrato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8 di ieri con la quale l’amministrazione finanziaria ha fornito i propri chiarimenti sulla riforma operata dalla legge n. 190 del 2014 sulle disposizioni contenute nell’articolo 34 del dpr n. 601 del 1973. Tale ultima norma prevedeva la completa esenzione dall’Irpef di quanto corrisposto ai beneficiari di polizze assicurative aventi causa morte anche nell’ipotesi in cui la polizza in realtà fosse di tipo misto e dunque caratterizzata da una componente avente natura finanziaria. Come detto, la legge di Stabilità per il 2015 ha modificato la norma prevedendo l’applicabilità della tassazione Irpef sulla predetta componente finanziaria che, di fatto, viene ricompresa nell’ambito della categoria dei redditi di capitale in base a quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del Tuir. La base imponibile sulla quale applicare la tassazione secondo l’agenzia delle entrate è costituita dalla differenza tra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte. Di fatto, il riferimento al valore di riscatto previsto a una certa data fornisce, secondo l’amministrazione finanziaria, una buona approssimazione di quanto sarebbe stato percepito in assenza del verificarsi dell’evento morte e dunque a fronte della richiesta di riscatto del contratto inteso, sostanzialmente, come rendimento. In assenza di un temine, si dovrà fare riferimento alla data del decesso. I principi in questione sono poi illustrati con alcune esemplificazioni nel documento di prassi con l’ulteriore precisazione riferita alle modalità di tassazione che variano in relazione al periodo di imposta nel quale sono maturati i rendimenti con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26-ter del dpr n. 600 del 1973 relativamente alla ritenuta alla fonte. Un ulteriore paragrafo della circolare è poi dedicato alla illustrazione del trattamento fiscale delle polizze assicurative vita che sono però collegate ad un titolo strutturato composto in parte da obbligazioni ed in parte da strumenti derivati illustrando le modalità di tassazione relativamente alla parte di rendimento finanziario afferente le prestazioni ricorrenti. In generale, l’amministrazione finanziaria osserva che in relazione a detti contratti, gli stessi non offrono alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza che si verifica esclusivamente alla scadenza del contratto medesimo.
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