di Beatrice Migliorini
Indennizzo assicurato per coloro che si fanno male andando a lavoro in bicicletta. L’uso di tale mezzo, infatti, deve essere considerato come sempre necessario a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, per cui sostanzialmente equiparato a quello del mezzo pubblico o fatto a piedi. Il tutto alla luce dell’entrata in vigore della legge 221/2015, ovvero il collegato ambientale alla legge di stabilità 2016. Questi i chiarimenti dell’Inail, in materia di infortunio in itinere, contenuti nella circolare n. 14 del 25 marzo scorso. Nel dettaglio, con riferimento all’infortunio in itinere occorso facendo uso del velocipede, l’Inail ha ricordato come, «alla luce della sempre maggior attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta», già dal 2011 ha riconosciuto l’indennizzo per l’infortunio del lavoratore che si reca in bicicletta a lavoro. Questo, però, solo se l’evento lesivo si verificava su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e non invece su strada aperta al traffico di veicoli a motore. In questi casi, infatti, l’indennizzo era riconosciuto solo se l’uso del mezzo fosse stato considerato necessario. Dopo il collegato ambientale, però, l’infortunio con il velocipede è indennizzato indipendentemente dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, dato che l’uso è considerato sempre necessitato. «L’uso della bicicletta, infatti», ha chiarito l’Inail, «grazie all’art. 5 della legge 221/2015, è equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi». Ai fini dell’indennizzabilità dell’eventuale infortunio, inoltre, «non assumono rilevanza gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato», ha sottolineato l’Inail. Ovvero, nei casi in cui l’infortunio avvenga per colpa del lavoratore, come nei casi di negligenza o imperizia, non è comunque interrotto il nesso tra il rischio lavorativo e sinistro. Ragion per cui, l’indennizzo è dovuto, salvo che non si tratti di comportamenti da sfociare nel rischio elettivo, ovvero la deviazione, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.
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