A cura di Sonia Lazzini
Differenza fra un appalto di servizi e una concessione di servizi
Questa infatti si differenzia dall’appalto per il fatto che non sia previsto un corrispettivo per il concessionario a carico della stazione appaltante, e che il primo ricavi gli introiti necessari ad ammortizzare gli investimenti dalla gestione dell’opera o del servizio affidato, mediante l’incasso dei corrispettivi pagati dall’utenza.
Il concessionario quindi, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé non solo il rischio imprenditoriale ma anche quello gestionale derivante da un eventuale scarso gradimento dei servizi da parte dell’utenza.
La legge di gara peraltro, nel caso di specie, contiene diversi elementi che consentono ai concorrenti di effettuare un calcolo di convenienza economica e decidere quindi se presentare o meno l’offerta.
Si fa riferimento al capitolato tecnico il quale, per quanto riguarda la gestione dell’attività di balneazione, quantifica le quote a carico dei fruitori stabilendo che vengano riscosse direttamente dal concessionario e indica il numero presuntivo degli iscritti per la stagione dell’anno 2016.
Il capitolato poi, relativamente al servizio bar, al punto “C) BACINO D’UTENZA” evidenzia il numero presuntivo di fruitori del medesimo e contiene l’indicazione del listino prezzi dei prodotti da vendere presso i punti di ristorazione.
Per il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande sono indicati numero di distributori richiesti, tipologia e prezzi dei prodotti nonché le modalità di esecuzione del servizio e i prezzi da praticare. Il listino prezzi è presente anche in relazione al servizio di mensa self-service e di ristorante pizzeria.
La legge di gara, sotto questo profilo, contiene quindi gli elementi indispensabili ai concorrenti per elaborare un’offerta consapevole in quella che, si ripete, è una procedura che comporta l’assunzione (anche) del rischio gestionale. La mancata indicazione del fatturato non inibisce dunque la partecipazione alla gara.
Il termine per la presentazione delle offerte non costituisce poi, di per sé, clausola che impedisce a priori la partecipazione alla gara ma, semmai, incide sulla qualità e completezza della proposta contrattuale e tali elementi devono essere valutati nel corso della procedura, al termine della quale si attualizzerà l’interesse del concorrente al gravame in caso di mancata aggiudicazione.
La durata dell’affidamento infine, ritenuta troppo breve ai fini dell’ammortamento, non è una condizione di partecipazione alla gara ma attiene allo svolgimento del rapporto contrattuale e non determina una restrizione della concorrenza.
Sotto questi profili il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, poiché l’interesse della ricorrente non era ancora attualizzato al momento in cui ha avuto cognizione della legge di gara
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Così in Tar Toscana, Firenze sentenza numero 493 del 18 marzo 2016