di Cinzia De Stefanis
L’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, autorizza l’accesso ai documenti amministrativi. L’istanza di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Questo è quanto contenuto nel regolamento Ivass del 15 marzo 2016 n. 19. Qualora, in relazione alla natura del documento richiesto, non risulti la presenza di controinteressati, il diritto di accesso si esercita in via informale mediante istanza, anche verbale.
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato dell’istanza in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e della documentazione fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’Ivass invita l’interessato a presentare istanza di accesso formale all’unità organizzativa competente.
Nel caso d’istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invita l’interessato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, a regolarizzarla o a completarla.
Il termine del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla presentazione dell’istanza regolare o completa. Qualora l’istanza di accesso abbia ad oggetto documentazione formata da altra amministrazione e detenuta stabilmente dall’Ivass, quest’ultimo dà comunicazione della richiesta all’amministrazione interessata, che dovrà far pervenire l’eventuale opposizione entro 10 dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede sull’istanza.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, completa di tutti i suoi elementi o dalla scadenza del termine dei dieci giorni, l’Ivass adotta provvedimento di accoglimento ovvero provvedimento motivato di accoglimento parziale o di diniego.
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