Deve escludersi che l’accettazione da parte dell’assicuratore di un pagamento tardivo costituisca rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, essendo solo idonea a impedire la risoluzione di diritto del contratto.
D’altra parte, la giurisprudenza ha riconosciuto rilievo all’art. 1460 c.c., comma 2°, solo entro determinati limiti, affermando che in tema di assicurazione, l’art. 1901 c.c. comma 2°, – il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute – costituisce applicazione dell’istituto generale dell’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 cod. civ.
In applicazione del secondo comma di tale disposizione deve, pertanto, negarsi all’assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l’assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro; condizioni neanche dedotte nel caso di specie, avendo l’assicurazione accettato il pagamento, secondo quanto risulta dal ricorso, quando ancora non sapeva del sinistro avvenuto nel periodo di scopertura.
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2015 n. 23901