Sul decreto mutui ipotecari i primi nodi vengono al pettine. In evidenza, il concetto di volontarietà: la sottoscrizione delle clausole di inadempimento sarà infatti facoltativa e il diritto della banca alla vendita del bene avverrà solo dietro specifico atto di disposizione da parte del consumatore. Precisato che la norma non agirà su contratti già sottoscritti (nemmeno in caso di surroga), tra gli obiettivi del legislatore europeo e nazionale vi sono evitare l’iter di procedura giudiziaria, assicurare un risparmio di spesa per il cittadino e ridurre il rischio di deprezzamento del bene immobile. Se l’inadempimento è stato quantificato nella misura di 18 rate consecutive non pagate, per ulteriori approfondimenti sarà necessario aspettare la presentazione del parere degli onorevoli Pelillo e Sanga (Pd) in commissione finanze alla camera in programma il prossimo martedì.
Le anticipazioni fornite nelle scorse giornate hanno precisato che, una volta data esplicita disposizione alla banca di vendita dell’immobile, esso sarà valutato da un perito indipendente nominato dal tribunale. Diversamente da quanto previsto dal processo esecutivo, il trasferimento del bene alla banca comporterà in ogni caso la totale estinzione del debito, anche se il valore dell’immobile risultasse inferiore al debito residuo. Secondo quanto disposto dal cosiddetto «patto marciano», inoltre, l’eventuale eccedenza ottenuta dalla banca in fase di vendita rispetto al debito residuo spetterà al consumatore. Questi, dovrà essere assistito da un esperto di sua fiducia, mentre l’intera procedura sarà vigilata da Banca d’Italia. Nel caso di mancata sottoscrizione della clausola, la procedura seguirà quanto già disposto dal Tub (art. 40 comma 2), con il diritto della banca ad invocare come giusta causa di risoluzione del contratto il ritardo di almeno 7 pagamenti non consecutivi. Escussa la garanzia, l’eventuale debito residuo dovrà esser versato dal cliente al termine dei sei mesi dalla conclusione della procedura.
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