L’ OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) ha recentemente fornito interpretazioni in materia di incompatibilità tra l’esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 141/2010.
L’AIBA riporta il documento agli associati rammentando il quadro normativo di riferimento in materia di distribuzione del credito che, con il D.Lgs. 141/2010, ha individuato due tipologie di intermediari: i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, la cui operatività è subordinata all’iscrizione negli Elenchi istituiti presso l’OAM.
Lo stesso decreto ha stabilito che, in ragione delle differenti caratteristiche riservate alle due figure professionali, è vietato il contestuale esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia.
Il D.Lgs n. 169/2012 ha, successivamente, stabilito che il broker di assicurazione è abilitato a svolgere l’attività di mediazione creditizia mentre l’agente assicurativo può svolgere l’attività di agente in attività finanziaria, fatti salvi i rispettivi obblighi di iscrizione nei relativi Registri ed Elenchi.
Da ultimo, in tema di incompatibilità, segnaliamo la previsione dell’art. 17, commi 4-ter e quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che recita testualmente: “l’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (…)” e “l’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (…)”.
Sulla base del citato quadro normativo e con particolare riferimento al regime delle incompatibilità Oam, con Comunicazione n. 7/2010, ha ritenuto opportuno fornire agli operatori del settore creditizio alcuni indirizzi e chiarimenti intervenendo, in senso restrittivo, anche sulle forme di collaborazione poste in essere dagli iscritti negli Elenchi tenuti dall’Organismo stesso nonché dei propri dipendenti e dei collaboratori con intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A) e B) del RUI e loro collaboratori.
Dalla lettura della citata Comunicazione citata sono emersi alcuni dubbi interpretativi circa la possibilità per la Categoria di intrattenere rapporti di collaborazione con iscritti alla sezione A) ed E) del Rui che rivestissero anche la qualifica di agenti in attività finanziaria, nonostante il rapporto di collaborazione fosse circoscritto esclusivamente all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.
AIBA non ritenendo condivisibile l’orientamento assunto da OAM che travalicava le competenze attribuite all’Istituto ed estendeva arbitrariamente le previsioni di incompatibilità dettate dalla normativa sulla intermediazione creditizia alla normativa assicurativa, ha ritenuto opportuno rappresentare ad OAM e all’Autorità di Vigilanza Assicurativa alcune considerazioni critiche con l’allegata Nota del 23/12/2015, supportate anche dal parere dei suoi consulenti.
L’OAM ha dato riscontro alle richieste di chiarimenti formulate da Aiba con comunicazione del 10 febbraio 2016.
Come si evince dalla risposta, a firma del Presidente Catricalà, l’Organismo, accogliendo le osservazioni di Aiba, ha rivisto la propria posizione e ha chiarito che le incompatibilità di alcune forme di collaborazione derivanti dalla legge 141/2010 sono riferibili esclusivamente agli operatori iscritti negli Elenchi dei mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, applicandosi al settore dell’intermediazione assicurativa solo nelle limitate ipotesi in cui l’intermediario creditizio sia anche intermediario assicurativo.
Per quanto concerne la categoria, pertanto, la preclusione ad intrattenere rapporti di collaborazione con iscritti nella sezione A) ed E) del Rui che rivestano anche la qualifica di agente in attività finanziaria opera limitatamente all’ipotesi in cui il broker sia iscritto all’Oam in qualità mediatore creditizio.
Solo in tale caso il broker non può intrattenere rapporti con iscritti nella sezione A) che siano anche iscritti come agenti in attività finanziaria. Tale divieto si estende anche ai rapporti con i collaboratori.
L’AIBA richiama, quindi, la responsabile attenzione dei broker attualmente iscritti anche all’Oam di verificare i rapporti di libera collaborazione in ambito assicurativo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in materia creditizia.
Fonte: AIBA