DI ANGELO COSTA
La configurabilità della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati dall’azione amministrativa esige l’adozione di un provvedimento illegittimo,la dimostrazione del dolo o della colpa, da valersi quale elemento costitutivo del diritto al risarcimento, dell’autorità che lo ha emanato, non essendo sufficiente il solo annullamento dell’atto lesivo.
È quanto affermato dai giudici della terza sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 559 dello scorso 9 febbraio.
I giudici amministrativi hanno altresì evidenziato che occorre la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, nella sfera patrimoniale del presunto danneggiato, un pregiudizio economico direttamente riferibile all’assunzione od all’esecuzione della determinazione illegittima.
Inoltre, nella stessa sentenza in commento, circa, poi, la risarcibilità del danno da perdita di chance, i giudici del
Consiglio di stato, hanno riconosciuta nelle sole ipotesi in cui l’illegittimità dell’atto haprovocato, in via diretta, una lesione della concreta occasione di conseguire un determinato bene e quest’ultima presenti un rilevante grado di probabilità (se non di certezza) di ottenerel’utilità sperata, e ciò anche in ossequio ad un ormai recente orientamento giurisprudenziale (si veda: Cons. st., sez. V, 1° ottobre 2015, n.4592).
È stato, inoltre, chiarito, che, nelle pubbliche gare, il predetto diritto risarcitorio spetta solo se l’impresa illegittimamente pretermessa dall’aggiudicaione illegittima riesca a dimostrare, con il dovuto rigore, che la sua offerta sarebbe stata selezionata come la migliore e che, quindi, l’appalto sarebbe stato ad essa aggiudicato, con
un elevato grado di probabilità (Cons. st., sez. V, 22 settembre 2015, n.4431).
Il danneggiato risulta, perciò, gravato dell’onere di provare l’esistenza di un nesso causale tra l’adozione o l’esecuzione del provvedimento amministrativo illegittimo e la perdita dell’occasione concreta di conseguire un determinato bene della vita (Cons. st., sez. VI, 4 settembre 2015, n.4115), con la conseguenza che il danno in
questione può essere risarcito solo quando sia collegato alla dimostrazione della probabilità del conseguimento del vantaggio sperato, e non anche quando le chance di ottenere l’utilità perduta restano nel novero della mera possibilità (Cons. st., sez. IV, 23 giugno 2015, n.3147).
© Riproduzione riservata
Fonte: