Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) al secondo comma dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ha introdotto – in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ. – la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142; pertanto, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri.
A conclusione analoga, benché limitata all’ipotesi del cosiddetto secondo autista, era pervenuta la precedente elaborazione giurisprudenziale sulla estensione della copertura assicurativa obbligatoria della Rc Auto anche a tale figura di trasportato: infatti, anche prima della modifica introdotta dall’art. 28 della legge n. 142 del 1992, la copertura assicurativa in parola, prevista dall’art. 4 della legge 990 del 1969, era automaticamente estesa anche ai terzi trasportati da veicoli destinati al trasporto di cose che fossero eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, dovendosi reputare che tale eccezionale autorizzazione non riguardava soltanto quella, essenzialmente riferita alla tipologia del mezzo di trasporto, contemplata dall’art. 57 cod. strada abr. (d.P.R. n. 393 del 1959), bensì anche quella al trasporto del secondo autista – non coinvolto in alcun modo nella condotta di guida – sugli autocarri superiori a determinate dimensioni, in quanto desumibile dalla disciplina recata dall’art. 124 cod. strada abr., sia nella formulazione originaria (che imponeva sempre la presenza del secondo autista), sia in quella modificata dall’art. 7 della legge n. 62 del 1974 (che consentiva anche la presenza di un autista unico).
L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si estende al secondo autista – purché non coinvolto, al momento del sinistro, in alcun modo nella condotta di guida – di veicoli destinati al trasporto di cose e trasportato nella parte del veicolo progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri; e tanto sia per la generale estensione ai trasportati dell’assicurazione stessa, in virtù della modifica apportata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) al secondo comma dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in linea con le direttive comunitarie in materia e l’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ., sia perché in questo particolare caso deve reputarsi sussistere l’eccezionale autorizzazione al trasporto di persone, di cui all’art. 57 dell’abrogato codice della strada (d.P.R. n. 393 del 1959), siccome desumibile, per gli autocarri superiori a determinate dimensioni, dalla disciplina recata dall’art. 124 cod. strada abr., tanto nella formulazione originaria (che imponeva sempre la presenza del secondo autista), quanto in quella modificata dall’art. 7 della legge n. 62 del 1974 (che consentiva anche la presenza di un autista unico, il quale però doveva essere necessariamente sostituito dopo non più di quattrocentocinquanta chilometri di percorso).
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20 dicembre 2011 n. 27581