Il conduttore è responsabile della perdita o del deterioramento del bene locato, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si sono verificati per causa a lui non imputabile
Il ricorrente ha dimostrato, tramite gli accertamenti compiuti nel corso dell’inchiesta penale – la cui veridicità il resistente non ha contestato – che l’incendio si è verificato a causa dell’atto doloso di un terzo, rimasto sconosciuto; ha quindi dimostrato che la distruzione dell’immobile è dipesa da causa a lui non imputabile.
La Corte di appello ha erroneamente equiparato il mancato accertamento dell’identità dell’autore dell’incendio al mancato accertamento della causa che ha provocato l’incendio, mentre si tratta di concetti distinti; l’essere rimasto ignoto l’autore del fatto non esclude che sia stata offerta la prova della non imputabilità al conduttore dei danni che ne sono derivati, ove si tratti del comportamento doloso di un terzo; salvo che il locatore dimostri che il l’incendio ebbe a verificarsi per una qualche colposa omissione di custodia da parte di lui.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata nella parte in cui ha escluso che il conduttore abbia fornito la prova liberatoria da responsabilità tramite la dimostrazione che l’incendio è stato provocato dall’atto doloso di un terzo, rimasto ignoto; equivocando così fra il mancato accertamento della causa dell’incendio – il cui rischio è a carico del conduttore – e la mancata individuazione dell’autore dell’illecito che ha provocato il danno: mancata individuazione che rimane irrilevante, ove sia dimostrato che la causa che ha provocato i danni non è imputabile al conduttore.
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2015 n. 19126