Il presupposto che giustifica l’intervento dell’impresa designata dal F.G.V.S., in luogo dell’assicurazione RCA del danneggiante, è che i danni alle persone siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo, e cioè di obiettiva impossibilità di accertamento, nonché soggettivo, nel senso di comportamento non colposo del danneggiato, e cioè non improntato a negligenza, imprudenza, imperizia.
In caso di sinistro stradale, al danneggiato non può imporsi l’onere di indagini articolate o complesse per l’identificazione del veicolo investitore, purché egli abbia tenuto un comportamento di normale diligenza; è stata esclusa, nella specie, la responsabilità del Fondo di Garanzia, atteso che dopo l’urto il tamponante si era fermato ed era sceso per verificare i danni, ma in un secondo momento, con tempistica testualmente definita dai giudici di merito non così rapida da impedire l’annotazione del numero della targa, si era allontanato; ciononostante il soggetto danneggiato non aveva annotato la targa del tamponante.
Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato -L. n. 990 del 1969, art. 19 comma 1° lett. a-, ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto.
A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.
La prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere dal danneggiato data anche in base a mere tracce ambientali o dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
Può essere del pari offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità. Senza peraltro automatismi, ben potendo il giudice di merito sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.
Ragione giustificativa della non identificazione del veicolo può essere che il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno, presupposto indefettibile al riguardo essendo solamente che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.
Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia, sicché si è esclusa la possibilità di configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante, nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell’adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale.
Che la tutela della vittima sia stata la finalità principale della L. 24 dicembre 1969, n. 990 è stato affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la L. n. 990 del 1969, ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore.
A tale scopo, il legislatore ha istituito l’assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato, ai fini della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l’art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale.
Laddove si pervenisse ad affermare che l’intervento dell’impresa designata esige necessariamente la sussistenza di una fuga del responsabile, la disciplina sarebbe in contrasto con i suindicati principi, stante la indebita limitazione del campo applicativo della norma che ne risulterebbe.
Peraltro, il presupposto che giustifica l’intervento dell’impresa designata dal F.G.V.S., in luogo dell’assicurazione RCA del danneggiante, è che i danni alle persone siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo, e cioè di obiettiva impossibilità di accertamento, nonché soggettivo, nel senso di comportamento non colposo del danneggiato, e cioè non improntato a negligenza, imprudenza, imperizia, giusta accertamento da effettuarsi e valutazione da compiersi da parte del giudice del merito.
Orbene, nella specie i giudici di merito dei suindicati principi hanno nell’impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione.
Diversamente da quanto sostanzialmente sostenuto dall’odierno ricorrente, il giudice dell’appello -come già il giudice di prime cure- non ha richiesto invero all’odierna ricorrente un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretta all’identificazione del responsabile, bensì l’esplicazione della normale diligenza del buon padre di famiglia, cui il soggetto è tenuto -non solo nell’adempimento delle obbligazioni ma anche- nei comuni rapporti della vita di relazione.
Quanto all’ulteriore prospettazione secondo cui l’esclusione dell’indennizzo a carico dell’organismo interno sarebbe dalla suindicata Direttiva ammessa solo nel caso di sinistri -non fraudolenti- con danni a cose e mai in presenza di danno alla persona, essa risulta del pari infondata.
Il presupposto posto dall’ordinamento per l’intervento del F.G.V.S. è, in conformità con quanto richiesto dalla suindicata normativa comunitaria o Euro unitaria, che il veicolo sia rimasto non identificato.
Non si tratta quindi di interpretare la Direttiva, che è chiara, e la soluzione adottata dalla legge italiana è ad essa conforme.
L’obbligo di interpretazione conforme al diritto U.E. non impone invero di pervenire ad affermarsi la risarcibilità del danno da parte dell’impresa designata per il F.G.V.S., e pertanto sostanzialmente dalla comunità, anche allorquando la mancata identificazione del veicolo sia come nella specie ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti inter-privati della vita di relazione, dell’ordinaria diligenza e prudenza della vittima -nella specie, a voler prendere per buona la citazione della denuncia-querela contenuta nel ricorso, dalla stessa ricorrente invero ammessa laddove ha affermato di avere ingenuamente acconsentito alla richiesta del tamponante di spostare l’auto, per poi constatare assieme al conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro i danni, chiedere il numero di telefono del tipo e asseritamente non riuscire quindi a trascrivere il numero di targa del veicolo antagonista perché l’asserito tamponante risaliva in auto e si allontanava, con una condotta dai giudici di merito accertata, non essere peraltro stata così rapida da impedire l’annotazione del numero di targa, anche in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo-.
Una tale interpretazione, con l’addossare come detto alla comunità le conseguenze della condotta non diligente, imprudente, imperita del privato nell’ambito dei comuni rapporti della vita di relazione si appaleserebbe invero eccentrica rispetto alle finalità della normativa comunitaria de qua più sopra esposte, nonché suscettibile di vulnerare il sistema, in quanto inidonea ad evitare abusi e possibili frodi.
Cassazione civile sez. III, 18/09/2015 n. 18308