In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che:
– la presentazione della domanda di indennizzo su modulo predisposto dall’assicuratore da sottoscriversi presso l’agenzia di competenza, violasse il principio della libertà delle forme e la libertà personale e di movimento del beneficiario;
– la produzione di relazione medica sulla morte del portatore del rischio, imponesse un rilevante onere economico ponendo a suo carico l’onere di documentare le cause del sinistro (onere che per legge non ha);
– la produzione, a semplice richiesta, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri del deceduto, non avendo limitazioni temporali, consentisse all’assicuratore di richiedere cartelle anche relative a ricoveri effettuati molti anni addietro, addossando al beneficiario l’onere economico di estrazione delle copie e l’onere materiale di contrastare eventuali eccezioni relative alla privacy da parte delle strutture sanitarie;
– la produzione di atto notorio riguardante lo stato successorio del deceduto fosse inutile, posto che il diritto all’indennizzo non viene acquistato jure ereditario, così come la richiesta di produzione dell’originale della polizza, posto che di essa l’assicuratore è già in possesso (art. 1888 c.c.).
La vessatorietà della clausola che impone tutti questi oneri risulta manifesta, secondo la Cassazione, senza bisogno di allegazioni di fatti ulteriori.
Corte di Cassazione, sentenza n. 17024 del 20 agosto 2015