L’art. 1588 cod. civ., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico.
Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.
Alla prova di aver adempiuto gli obblighi di custodia a suo carico, si aggiunge, ai fini di dare la prova liberatoria dalla propria responsabilità in caso di incendio, la prova che il fatto da cui è scaturito il danno o il perimento della cosa in custodia sia dipeso da circostanza non imputabile al conduttore (conformemente alla regola generale contenuta nell’art. 1218 c.c.).
Una volta che si sia esclusa quindi una mancanza di diligenza del conduttore, affinché la sua responsabilità possa essere esclusa deve essere positivamente accertato che il fatto è addebitabile all’opera del terzo o comunque ad una causa esterna al conduttore individuata in concreto.
La prova liberatoria della responsabilità del conduttore, passa attraverso la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè mediante l’individuazione e l’accertamento del fatto esterno, ed estraneo alla sfera di controllo del conduttore, che abbia causato l’incendio.
Affinché il conduttore possa essere liberato per i danni riportati a seguito di un incendio dalla cosa in custodia, occorre quindi che il presunto responsabile provi di aver adempiuto all’obbligo di custodia con la diligenza richiesta dal caso concreto e che il danno sia derivato da una causa esterna individuata, non riconducibile né alla sua volontà né alla sua sfera di controllo, quale nel caso di specie il fatto del terzo (ovvero, l’incendio doloso dei fabbricati provocato da un terzo estraneo).
Nel caso di specie, quanto alla individuazione della causa dolosa dell’incendio, la corte territoriale ha affermato che era pacificamente emerso dalle risultanze probatorie, né ciò è stato contestato neppure in questa sede, che l’incendio dei due fabbricati (sorgenti sul terreno a distanza l’uno dall’altro, senza che né il terreno circostante, né una costruzione intermedia fossero toccati dall’incendio) abbia avuto natura dolosa, come risultante dai rapporti dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco (che riferirono del reperimento di liquido infiammabile e materiale di esso imbevuto) e che il terreno in locazione non è stato minimamente interessato dall’incendio neppure nella parte esistente tra i due fabbricati incendiati.
Tuttavia, la corte territoriale ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente ad escludere la responsabilità del conduttore (ed ha ritenuto superflua di conseguenza la prova sulla diligenza da questi tenuta nell’adempiere all’obbligazione di custodia), in mancanza della individuazione dei responsabili dell’incendio.
Deve affermarsi, al contrario, che non rientra nel contenuto della prova liberatoria a carico del conduttore l’individuazione del materiale responsabile del fatto dannoso, quasi che il conduttore si possa liberare dell’obbligo di risarcire il danno solo offrendo al danneggiato il responsabile.
Esclusa la responsabilità nella causazione dell’incendio, non può ricadere sul locatario la responsabilità della mancata individuazione dell’autore dello stesso.
In questa ipotesi, ciò che conta è che sia accertato (con gli standard probabilistici propri del procedimento civile) che il fatto a causa del danno, ovvero l’incendio, sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rilevante che si conosca anche chi sia l’autore materiale dell’incendio.
Diversamente opinando, il conduttore verrebbe a rispondere non di un inadempimento contrattuale (mancata o difettosa custodia e vigilanza sulla cosa locata), ma dell’insuccesso di attività di indagini (per essere rimasti ignoti i responsabili del reato di incendio) il cui compimento e la cui responsabilità non gravano su di lui. L’individuazione fisica dei responsabili, l’attribuzione di un nome agli autori di un incendio, comporterebbe infatti l’uso di attività investigative che non sono proprie del regime probatorio civilistico e porrebbe a carico del conduttore la realizzazione di una attività (l’individuazione non della causa ma del soggetto concretamente responsabile del danno) che va oltre i confini della prova liberatoria.
Nell’eventualità della persistenza dell’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, invece, rimarrebbe a carico del conduttore il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento.
Altro è affermare che sia rimasta ignota la causa dell’evento, nel qual caso il conduttore sarà responsabile verso il locatore per il danno verificatosi (ex artt. 1588 e 1218 c.c.) ed altra è la situazione in cui, essendo stata accertata la causa, siano rimasti ignoti gli autori del fatto dannoso, circostanza questa che non può andare in pregiudizio del conduttore che ha assolto il proprio onere liberatorio.
Nella fattispecie, quindi è errata l’impugnata sentenza, laddove ha ritenuto che per il solo fatto che fosse rimasto ignoto l’autore dell’incendio, andasse affermata la responsabilità del conduttore a norma dell’art. 1588 c.c.
L’art. 2051 c.c. disciplina una ipotesi particolare di responsabilità civile, prevedendo un criterio di responsabilità verso i terzi per i danni provocati dalla cosa in custodia, in cui le regole ordinarie di responsabilità civile dettate dall’art. 2043 c.c. sono rese più gravose dalla disponibilità materiale della cosa da parte del custode e dagli obblighi connessi.
La struttura dell’art. 2051 c.c. non contempla quindi gli eventi dannosi che colpiscono la stessa cosa oggetto della custodia, bensì quelli che, per effetto della cosa in custodia, sono subiti da altri beni di terzi o da altre persone. Nella struttura dell’art. 2051 c.c., infatti, il danno è procurato dalla cosa ad altro e non a sé stessa (e ne risponde il custode in base al criterio di imputazione costituito dal rapporto di custodia e quindi alla sua relazione con la cosa custodita e al suo dovere di controllo su di essa).
La responsabilità per custodia in ambito contrattuale, invece, sorge in virtù del rapporto, contrattuale appunto, che si instaura tra chi in virtù del contratto acquista la disponibilità materiale della cosa altrui per un certo periodo di tempo e il suo proprietario che gliela affida, e comprendono gli obblighi risarcitori che sorgono in capo al conduttore (o a chi acquisti la disponibilità materiale della cosa in base al altro rapporto contrattuale) qualora, nel periodo in cui egli ha la disponibilità e quindi il controllo materiale della cosa, la stessa subisca dei danni.
Gli obblighi di custodia nell’ambito della responsabilità contrattuale sono, quindi, obblighi contrattuali che la legge pone a carico della parte contrattuale direttamente ed esplicitamente (artt. 1768 e 1770 in riferimento al deposito, art. 1784 in riferimento al deposito in albergo, art. 1718 in riferimento al mandato, art. 1800 in riferimento al 1800 sequestro convenzionale, art. 1804 in riferimento al comodato, art. 1839 in riferimento alle cassette di sicurezza, art. 1848 in riferimento alle anticipazioni bancarie su pegno, art. 1838 in riferimento al deposito in amministrazioni titoli), oppure che costituiscono un’obbligazione accessoria di quella principale costituita dall’obbligo di consegna o di restituzione (art. 1177: “l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”) e sono relativi ai danni che subisce la cosa stessa che il soggetto è tenuto a custodire.
Ne consegue che l’obbligo di custodia a carico del conduttore deriva dal combinato disposto dell’art. 1590 c.c. (restituzione della cosa locata) con l’art. 1177 c.c. e non dall’art. 2051 c.c. che ha un differente ambito di operatività -e sulla base del quale può fondarsi la responsabilità del conduttore o del proprietario o di entrambi, a seconda delle fattispecie, verso i terzi per i danni provocati nei loro confronti dalla cosa in custodia-.
L’art. 1588 (coordinato con l’art. 1218) cod. civ., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile con la dimostrazione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto, e che sia stata identificata in modo positivo la causa dell’incendio ed essa non sia a lui imputabile.
Non attiene al contenuto della prova liberatoria, invece, ai fimi della liberazione dalla responsabilità contrattuale del conduttore verso il locatore per i danni subiti o il perimento della cosa locata, l’individuazione dei soggetti in concreto responsabili dell’incendio stesso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 27 luglio 2015 n. 15721