Passo avanti nella risoluzione dei problemi della Medicina Difensiva con la responsabilità penale, tanto sofferta dalla categoria che viene ridimensionata, dall’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore al tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alcuni nodi, però, restano irrisolti anche se nel testo di legge vi sono delle innovazioni rispetto all’attuale assetto normativo.
All’art. 6 vi è una modifica del Codice Penale con l’introduzione dell’art. 590 – ter che prevede un sostanziale alleggerimento della responsabilità del medico nel caso rispetti le linee guida accreditate che di fatto lascerebbe punibile solo il dolo.
L’art. 7 prevede la distinzione tra il medico dipendente ed il libero professionista con il primo che sarà maggiormente tutelato con la prescrizione quinquennale e l’inversione dell’onere della prova che ritorna a carico del presunto danneggiato. Tale tutela coprirà anche l’attività intra moenia. Poco chiaro il comma 6 del 7- ter sulla rivalsa nei confronti l’esercente la libera professione: come verrà calcolato il quinto dello stipendio di chi svolge attività libero professionale intra moenia?
Per quanto riguarda l’art. 8 vi è l’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e per i liberi professionisti. Non viene però sciolto il nodo dell’auto-assicurazione che rimane possibile e mentre per le compagnie di assicurazione vi è la vigilanza dell’IVASS a garantirne gli standard nulla viene previsto per le riserve e gli accantonamenti delle ASL che potrebbero determinare squilibri di bilancio. Nell’art. 8 manca, a nostro parere, anche la previsione di una polizza collettiva che gestita da Fnomceo ed Empam, che hanno capacità impositiva, creerebbe quella provvista economica che ridurrebbe fortemente il costo del premio assicurativo spalmando su tutta la categoria il costo dell’assicurazione, obbligatorio anche per i liberi professionisti.
Importante l’art. 9 con l’istituzione del Fondo Di Garanzia Gestito dalla Consap. L’unica perplessità è sul comma 3 dove si parla genericamente di: il Fondo di Garanzia di cui al comma provvede al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del Fondo stesso. Non vi è alcuna indicazione sulla disponibilità del Fondo; sarà congrua?
Per l’art. 10 sulla nomina dei consulenti d’ufficio assolutamente condivisibile l’istituzione di un Albo specifico per la responsabilità sanitaria. Fermo rimane, però, il nostro parere che l’Albo deve essere Nazionale e non di tribunale, per garantire elevata professionalità ed indipendenza di giudizio dei CTU. Una critica sugli albi di tribunale era stata esplicitata anche nella “Relazione della Commissione Consultiva presieduta dal prof. Alpa”.
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