In ipotesi di scontro fra veicoli, l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni tali da non potere fare alcunché per evitare il sinistro.
Cassazione civile sez. III, 26/06/2015 n. 13216